§ 4.3.66 - L.R. 18 marzo 1977, n. 10.
Norme in materia di edilizia pubblica residenziale e istituzione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:18/03/1977
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Attività programmatoria).
Art. 2.  (Comunicazioni).
Art. 3.  (Riserva di alloggi).
Art. 4.  (Consigli di amministrazione).
Art. 5.  (Collegio sindacale).
Art. 6.  (Relazioni annuali).
Art. 7.  (Costituzione, natura e funzione del Consorzio).
Art. 8.  (Compiti del Consorzio).
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Organi del Consorzio).
Art. 11.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 12.  (Riunioni del consiglio di amministrazione).
Art. 13.  (Compiti del consiglio di amministrazione).
Art. 14.  (Comitato esecutivo).
Art. 15.  (Comitato tecnico).
Art. 16.  (Presidente).
Art. 17.  (Collegio dei sindaci).
Art. 18.  (Durata in carica degli organi consorziali).
Art. 19.  (Validità delle deliberazioni del Consorzio).
Art. 20.  (Mezzi finanziari).
Art. 21.  (Bilanci).
Art. 22.  (Direttore generale del Consorzio).
Art. 23.  (Personale del Consorzio).
Art. 24.  (Scioglimento del consiglio di amministrazione).
Art. 25.  (Norma transitoria).
Art. 26.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.66 - L.R. 18 marzo 1977, n. 10.

Norme in materia di edilizia pubblica residenziale e istituzione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.

(G.U.R. 23 marzo 1977. n. 12).

 

 

TITOLO I

EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE

 

Art. 1. (Attività programmatoria).

     Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, per il parere, le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al Comitato per l'edilizia residenziale di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Entro il 30 dicembre di ogni anno l'Assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente Commissione legislativa, per un parere vincolante, il programma delle localizzazioni di cui al sesto comma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Parimenti entro il 30 dicembre di ogni anno l'Assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente Commissione legislativa, per un parere vincolante, le indicazioni di priorità relative alle richieste di finanziamento per opere di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 2. (Comunicazioni).

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici comunica alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale gli adempimenti relativi ai DD.PP.RR. n. 1035 e n. 1036 del 30 dicembre 1972, esclusi quelli riguardanti la materia dell'espropriazione per pubblica utilità e della occupazione di urgenza.

 

     Art. 3. (Riserva di alloggi).

     La riserva di un'aliquota di alloggi in deroga ai programmi di intervento già approvati di cui al primo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1035 del 30 dicembre 1972, viene stabilita dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

 

TITOLO II

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

 

     Art. 4. (Consigli di amministrazione).

     L'iniziativa per la costituzione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari spetta all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Se il consiglio provinciale non provvede alla elezione dei membri previsti dal n. 1 dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, questi, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana, la quale vi provvede in via sostitutiva.

     Scaduti 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, senza che le amministrazioni, le organizzazioni e le associazioni previste dai numeri da 2 a 6 dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abbiano provveduto alle designazioni e alle proposte di loro competenza, si procede ugualmente alla costituzione del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari sulla base delle sole proposte e designazioni pervenute.

     Allorchè la giunta provinciale od il consiglio provinciale non provvedono rispettivamente alla nomina od alla elezione di loro competenza dei membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 6 soprarichiamato entro 60 giorni dalle proposte formulate dalle organizzazioni e dalle associazioni ivi previste, vi provvede sostitutivamente l'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     L'elezione dei tre membri di cui al precedente secondo comma avviene con voto limitato a due.

     La stessa procedura si applica per l'elezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana prevista dal precedente secondo comma.

     I provvedimenti di elezione e di nomina del consiglio provinciale e della giunta provinciale di cui ai precedenti commi 2 e 4 non hanno più effetto allorchè siano già intervenute la elezione o le nomine sostitutive da parte dell'Assemblea regionale o dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari è validamente costituito con la nomina di almeno 6 componenti.

     Il consiglio suddetto viene integrato successivamente con la nomina dei membri mancanti.

     Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari è costituito con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 5. (Collegio sindacale).

     Nel caso in cui il consiglio provinciale non provveda alla nomina del sindaco di propria competenza, di cui alla lett. a) dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, vi provvede sostitutivamente lo stesso Assessore.

     Il provvedimento di nomina del consiglio provinciale non ha più effetto allorchè sia già intervenuta la nomina sostitutiva da parte dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Il collegio sindacale degli istituti autonomi per le case popolari è integrato da un dirigente del ruolo tecnico della Ragioneria generale della Regione e viene costituito con decreto del Presidente della Regione.

     In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del collegio.

 

     Art. 6. (Relazioni annuali).

     Gli istituti autonomi per le case popolari e il Consorzio di cui al successivo art. 7 sono tenuti a presentare ogni anno all'Assessore regionale per i lavori pubblici una relazione sulla loro attività e sulla loro situazione finanziaria.

     Tali relazioni sono trasmesse all'Assemblea regionale. [1].

 

 

TITOLO III

    CONSORZIO REGIONALE TRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

 

     Art. 7. (Costituzione, natura e funzione del Consorzio).

     E' costituito, con sede in Palermo, il Consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.

     Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

     Il Consorzio, oltre a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 8. (Compiti del Consorzio).

     Compete al Consorzio:

     a) emanare direttive circa il coordinamento e l'integrazione, sia sul piano programmatico che sul piano operativo e procedurale dell'attività degli istituti autonomi per le case popolari;

     b) promuovere studi per le nuove soluzioni progettuali e sperimentare, anche attraverso apposite intese con enti similari e istituti universitari, sistemi, tecniche ed elementi costruttivi;

     c) svolgere per conto degli istituti consorziati e d'intesa coi medesimi quei servizi che più razionalmente ed economicamente possono essere espletati a livello centralizzato, come rilevamenti, statistiche, elaborazione dati;

     d) prestare la propria assistenza e consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa agli enti e soggetti operanti nel settore, che ne facciano richiesta, e procedere, anche per loro conto, a verifiche tecniche ed economiche, prove, consulenze tecniche e specialistiche per strutture e impianti, avvalendosi all'uopo, ove occorra, di uffici ed organismi specializzati;

     e) studiare i problemi di carattere generale, giuridici, amministrativi, tecnici, sociali, economici e creditizi dell'edilizia residenziale, in rapporto alla situazione della Regione, con particolare riferimento alla puntuale e coordinata interpretazione ed applicazione delle leggi;

     f) curare la realizzazione dei particolari programmi di edilizia residenziale pubblica che presentano caratteristiche innovative o attraverso i quali sia possibile ed opportuno procedere a verifiche di normative e procedure a tal uopo predisposte` per il successivo impiego in programmi analoghi, quali quelli di restauro, ristrutturazione e risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e che comunque per la loro importanza tecnico-economica richiedono una particolare struttura organizzativa;

     g) unificare a livello regionale i capitolati speciali di appalto degli istituti autonomi per le case popolari, anche al fine di favorire la standardizzazione degli elementi atta a favorire l'edilizia industrializzata.

     Il Consorzio inoltre:

     1) cura il rilevamento dei dati occorrenti per identificare le esigenze in materia di edilizia residenziale e le relative priorità;

     2) formula agli organi competenti della Regione proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, secondo programmi coordinati con la programmazione regionale e con gli indirizzi regionali di assetto del territorio;

     3) unifica a livello regionale, su richiesta della Regione ed in base ad apposita convenzione, gli schedari provinciali degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1035 del 30 dicembre 1972, e ne cura la conservazione e l'aggiornamento;

     4) programma ed attua il servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

     5) svolge gli altri compiti che la Regione ritenga di affidare al Consorzio.

 

     Art. 9. (Vigilanza).

     Il Consorzio è dotato di autonomia decisionale, amministrativa e contabile nei limiti previsti dalla presente legge.

     La vigilanza sull'attività e sul funzionamento del Consorzio è esercitata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 10. (Organi del Consorzio).

     Sono organi del Consorzio:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il comitato esecutivo;

     c) il comitato tecnico;

     d) il presidente;

     e) il collegio sindacale.

 

     Art. 11. (Consiglio di amministrazione).

     Il consiglio di amministrazione del Consorzio viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è composto:

     a) dai presidenti degli istituti consorziati, che possono farsi sostituire, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, da loro delegati, scelti fra i componenti i consigli di amministrazione dei rispettivi istituti;

     b) da altrettanti rappresentanti della Regione eletti dall'Assemblea regionale, con voto limitato a uno;

     c) da un dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e da un dirigente dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico;

     d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) da due rappresentanti, un ingegnere ed un architetto, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su designazione degli organi professionali;

     g) da un rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari scelto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici su una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;

     h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, scelto dall'Assessore per i lavori pubblici, su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

     Il presidente ed il vice presidente sono nominati con la procedura prevista dal primo comma e sono scelti fra i componenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

     Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Consorzio, o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.

     Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione spettano al direttore generale del Consorzio.

 

     Art. 12. (Riunioni del consiglio di amministrazione).

     Il consiglio di amministrazione si riunisce entro i mesi di ottobre e di maggio di ciascun anno per approvare, rispettivamente, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Consorzio; si riunisce, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione.

     Gli avvisi di convocazione sono spediti con lettera raccomandata almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione e devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della medesima, nonchè gli argomenti da trattare.

     In caso di urgenza, riconosciuta poi tale nel corso della riunione, la convocazione può essere fatta con preavviso telegrafico di due giorni.

     Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti del consiglio.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

 

     Art. 13. (Compiti del consiglio di amministrazione).

     Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in ordine alla definizione ed alla attuazione delle scelte programmatiche e degli indirizzi generali dell'attività del Consorzio ed in ordine alla sua struttura tecnico-amministrativa; compete inoltre al consiglio di amministrazione deliberare in ordine alla gestione patrimoniale ed all'amministrazione dell'ente.

     In particolare il consiglio di amministrazione:

     a) approva i bilanci di previsione;

     b) approva i conti consuntivi;

     c) delibera l'organico e la struttura degli uffici, nonchè le norme relative all'assunzione ed al trattamento economico del personale;

     d) delibera in ordine alla costituzione di comitati e gruppi di studio e di lavoro, nonchè in ordine al conferimento di incarichi ad esperti per l'esecuzione di studi, ricerche, progetti di particolare rilievo ed alla determinazione dei relativi compensi;

     e) formula le proposte di destinazione e di localizzazione di fondi di cui al n. 2 del precedente art. 8;

 

     f) stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi ordinari a carico degli istituti consorziati e dei contributi e compensi relativi alla prestazione di servizi;

     g) assume ogni deliberazione avente per oggetto costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali o di obbligazioni

     h) sceglie l'istituto di credito cui affidare i servizi di cassa e di tesoreria;

     i) autorizza l'esercizio di ogni azione giudiziaria attiva e passiva, nonché transazioni e arbitrati;

     l) delibera in ordine all'assunzione di mutui e in generale ad ogni operazione finanziaria, nonchè in ordine ad ogni operazione ipotecaria, sia attiva che passiva;

     m) assume ogni altra deliberazione occorrente per l'attuazione delle finalità istituzionali del Consorzio.

     Le deliberazioni di cui alle lett. a), b) e c) vengono approvate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo esame da parte della Ragioneria generale della Regione e delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Le deliberazioni di cui alle lett. f, g) ed 1) sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro venti giorni dalla data del ricevimento da parte dell'Assessorato o se entro venti giorni successivi alla sospensione non viene adottato per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere il provvedimento di annullamento.

     Le deliberazioni non soggette ad approvazione sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 14. (Comitato esecutivo).

     Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del Consorzio e da altri cinque componenti eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione.

     Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

     Il comitato esecutivo approva, sentito il parere del comitato tecnico di cui al successivo art. 15, tutti gli atti tecnico-amministrativi riferentisi agli interventi di cui cura la realizzazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione tra quelle di cui alle lett. f), g), h), i) ed l).

     Si applicano al comitato esecutivo le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 13.

 

     Art. 15. (Comitato tecnico).

     Il comitato tecnico è composto dal presidente del Consorzio, o da un suo delegato, da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dal competente Assessore, dall'Assessore per l'edilizia o per l'urbanistica del comune interessato, dal direttore tecnico dell'istituto autonomo case popolari territorialmente competente, da due tecnici designati dalla Consulta regionale degli ingegneri e architetti o dagli organi che la sostituiranno, da un dirigente tecnico del Consorzio, designato dal presidente del Consorzio.

     Il comitato tecnico esercita nell'ambito del Consorzio i compiti affidati alle commissioni di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971, per gli interventi la cui realizzazione è curata dal Consorzio stesso ed esprime parere su tutte le questioni tecniche di cui all'art. 8.

 

     Art. 16. (Presidente).

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza del Consorzio,

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni;

     c) attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e vigila sulla esecuzione delle medesime;

     d) dispone in genere per tutto ciò che concerne l'andamento ordinario della gestione del Consorzio.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

 

     Art. 17. (Collegio dei sindaci).

     Il collegio dei sindaci si compone di tre membri, nominati con decreto del Presidente della Regione e designati come appresso:

     a) un dirigente del ruolo tecnico della Ragioneria generale della Regione, dal Presidente della Regione;

     b) un funzionario del Ministero del tesoro, dal Ministro del tesoro;

     c) un dirigente del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dall'Assessore preposto al ramo.

     Le funzioni di presidente del collegio dei sindaci sono esercitate dal componente di cui alla lett. a).

 

     Art. 18. (Durata in carica degli organi consorziali).

     I componenti degli organi collegiali durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     Con la stessa procedura stabilita per la nomina, il Presidente della Regione provvede entro trenta giorni alla sostituzione dei singoli componenti gli organi collegiali cessati dall'incarico per dimissioni o per altri motivi.

     In tal caso il componente nominato in sostituzione di altro componente cessato dall'incarico, dura in carica fino all'esaurimento del mandato del componente sostituito.

     Ai componenti degli organi collegiali, per ogni intervento alle sedute è corrisposto un gettone di presenza e, in quanto dovuto, il trattamento di missione nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione nei limiti del trattamento attribuito allo stesso titolo ai direttori regionali dell'Amministrazione regionale.

     I gettoni di presenza non sono corrisposti ai componenti degli organi collegiali dipendenti dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 19. (Validità delle deliberazioni del Consorzio).

     Fermo restando quanto disposto dagli artt. 13 e 14, le deliberazioni adottate dal Consorzio sono subito comunicate agli istituti consorziati i quali potranno presentare osservazioni motivate ai competenti organi della Regione ai fini del controllo di cui al precedente art. 13.

     Le deliberazioni del Consorzio riguardanti le scelte programmatiche e le direttive generali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresa la fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi ordinari di cui alla lett. f) dell'art. 13, sono vincolanti per gli istituti consorziati; le altre deliberazioni riguardanti materia di specifica competenza dei singoli istituti devono essere sottoposte, per l'esame e l'adozione, ai consigli di amministrazione degli istituti interessati, nella prima seduta utile.

 

     Art. 20. (Mezzi finanziari).

     Il Consorzio provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:

     a) il contributo ordinario a carico degli istituti consorziati, determinato secondo i criteri adottati dal consiglio di amministrazione a norma della lett. f) dell'art. 13;

     b) i contributi dello Stato e della Regione o di altri enti pubblici e tutte le altre provvidenze delle leggi nazionali e regionali;

     c) i proventi per spese tecniche, nella stessa misura percentuale fissata per gli istituti autonomi per le case popolari, relativi agli interventi costruttivi affidati al Consorzio.

 

     Art. 21. (Bilanci).

     L'esercizio finanziario del Consorzio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     Almeno quattro mesi prima della fine di ciascun esercizio, il presidente deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, predisposto dal comitato esecutivo, per l esercizio successivo, corredato della relazione del collegio sindacale.

     Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente deve sottoporre il conto consuntivo, predisposto dal comitato esecutivo, al collegio sindacale, il quale - nel termine di un mese - deve riferirne con apposita relazione.

     Il conto consuntivo, con la relazione del presidente e con quella del collegio sindacale, viene sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di maggio di ciascun anno.

 

     Art. 22. (Direttore generale del Consorzio).

     Il direttore generale del Consorzio, in conformità alle direttive impartite dal presidente, ha il compito di curare l'organizzazione e la funzionalità degli uffici del Consorzio, i rapporti correnti di competenza- con gli istituti consorziati, con gli organi comunali e regionali, di dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di assistere gli organi del Consorzio nello svolgimento dei loro compiti, di assicurare il regolare ed efficace funzionamento del Consorzio.

     Il direttore generale viene nominato in seguito a pubblico concorso per titoli da bandirsi entro sei mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione.

     Nelle more dell'espletamento del concorso le funzioni di direttore generale vengono assunte da uno dei dirigenti tecnici degli istituti autonomi case popolari della Regione che ne abbiano fatto richiesta al consiglio di amministrazione.

     Costituisce titolo di preferenza l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica.

     Il predetto incarico non è valutabile ai fini del concorso di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 23. (Personale del Consorzio).

     Entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione il Consorzio delibera la tabella organica del personale.

     Il trattamento giuridico ed economico del personale del Consorzio è quello vigente per i dipendenti degli istituti autonomi per le case popolari.

     Agli effetti dell'inquadramento il servizio prestato nelle carriere di provenienza viene valutato per intero.

     A prestare servizio presso il Consorzio può essere destinato:

     a) personale dei soppressi enti edilizi di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974 che ne faccia domanda;

     b) personale degli Istituti autonomi per le case popolari su domanda degli interessati;

     c) personale dipendente dell'Amministrazione regionale all'uopo comandato.

     E' fatto comunque divieto di operare assunzioni se non attraverso concorso pubblico per titoli e per esami.

 

     Art. 24. (Scioglimento del consiglio di amministrazione).

     In caso di ripetute violazioni di legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario e, ove occorra, un vice commissario per la straordinaria amministrazione del Consorzio.

     Nei successivi tre mesi il Presidente della Regione provvede alla ricostituzione del consiglio con la procedura prevista dal precedente art. 11.

 

     Art. 25. (Norma transitoria).

     Per l'applicazione della presente legge, per le prime spese di funzionamento e di organizzazione del Consorzio, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

     All'onere predetto si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

 

     Art. 26.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 35 L.R. 25 marzo 1986, n. 15.