§ 4.3.56 - L.R. 10 ottobre 1969, n. 37.
Contributo all'Istituto autonomo case popolari di Messina per la eliminazione delle baracche e dei ricoveri provvisori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:10/10/1969
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Per eliminare le baracche ed i ricoveri provvisori del comune di Messina, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Messina contributi in [...]
Art. 2.      Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede dei ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 [...]
Art. 3.      Sino alla approvazione del piano regolatore generale o dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 il comune di Messina potrà autorizzare l'Istituto autonomo case popolari di Messina [...]
Art. 4.      Per la costruzione degli alloggi di cui alla presente legge il contributo viene concesso per la durata di anni 35 e per un importo pari al 6,12 per cento della spesa.
Art. 5.      L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi costruttivi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purché [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Per la utilizzazione delle aree e per i criteri di assegnazione degli alloggi valgono le norme della L. 13 luglio 1965, n. 892.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.3.56 - L.R. 10 ottobre 1969, n. 37.

Contributo all'Istituto autonomo case popolari di Messina per la eliminazione delle baracche e dei ricoveri provvisori.

(G.U.R. 11 ottobre 1969, n. 50).

 

Art. 1.

     Per eliminare le baracche ed i ricoveri provvisori del comune di Messina, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

     A tal fine è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1969.

     Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.

 

     Art. 2.

     Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede dei ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo case popolari di Messina.

 

     Art. 3.

     Sino alla approvazione del piano regolatore generale o dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 il comune di Messina potrà autorizzare l'Istituto autonomo case popolari di Messina a lottizzare le aree di cui all'art. 2 per la costruzione di alloggi popolari previsti dalla presente legge e di quelli ammessi ai benefici dello Stato ai sensi della L. 25 gennaio 1962, n. 25, purché nelle lottizzazioni siano rispettate le norme di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 3519 e, per quanto riguarda la densità fondiaria, quelle del D.M. 7 novembre 1968.

 

     Art. 4.

     Per la costruzione degli alloggi di cui alla presente legge il contributo viene concesso per la durata di anni 35 e per un importo pari al 6,12 per cento della spesa.

     La Regione siciliana è, altresì, autorizzata a concorrere nella spesa ritenuta necessaria per la esecuzione di alloggi popolari costruiti o da costruire in base alla L. 25 gennaio 1962, n. 25, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici all'Istituto autonomo case popolari di Messina fino al massimo dell'1,12 per cento.

 

     Art. 5.

     L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi costruttivi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     Per la utilizzazione delle aree e per i criteri di assegnazione degli alloggi valgono le norme della L. 13 luglio 1965, n. 892.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norma finanziaria.