§ 17.2.4b - Legge 13 luglio 1965, n. 892.
Modifica all'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:13/07/1965
Numero:892


Sommario
Art. unico.      All'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi


§ 17.2.4b - Legge 13 luglio 1965, n. 892. [1]

Modifica all'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

(G.U. 30 luglio 1965, n. 189).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

     Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

     L'Istituto autonomo case popolari procederà contemporaneamente alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi.

     Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.

     L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.