§ 4.2.46 - L.R. 10 aprile 1962, n. 15.
Norme relative all'attività dell'Ente siciliano di elettricità ed alla distribuzione di energia elettrica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:10/04/1962
Numero:15


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Possono essere assistiti da fidejussione della Regione, da concedersi su delibera della Giunta di Governo, con decreto dell'Assessore per gli affari economici, le operazioni finanziarie tutte, [...]
Art. 5.      Sono abrogati gli artt. 13 e 14 della L. 5 agosto 1957, n. 51, nonché le norme del successivo art. 32 che si richiamano al detto art. 14.
Art. 6.      Nei comprensori di bonifica, per la costruzione di impianti di distribuzione di energia elettrica, è concesso ai consorzi ivi costituiti un contributo regionale fino al 12,50 % ad integrazione [...]
Art. 7.      La fornitura di energia elettrica per le esigenze del comprensorio e la relativa distribuzione alle utenze consortili, possono essere affidate - con contratto di durata non eccedente un [...]
Art. 8.      I progetti dei consorzi, già approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono inoltrati all'Assessore per gli affari economici, che provvede alla erogazione del contributo, di concerto con [...]
Art. 9.      Sono ammesse al contributo regionale le spese per l'allacciamento delle singole utenze consortili fino al 50 % della spesa occorrente.
Art. 10.      Le istanze dei consortisti sono inoltrate, tramite il consorzio, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che provvede alla erogazione del contributo.
Art. 11.      Per le finalità contemplate nel presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti:
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      La fornitura di energia alla zona industriale deve essere fatta con unico contratto non rinnovabile tacitamente di durata non eccedente il quinquennio, col sistema della gara mediante offerta [...]
Art. 14.      Nella zona industriale, alle imprese artigiane e alle piccole industrie, sia in fase di impianto che di ammodernamento o di ampliamento, può essere concesso un contributo regionale quale [...]
Art. 15.      Nella zona industriale, alle imprese artigiane e alle piccole industrie, che impegnino effettivamente una potenza non inferiore a kw 10 e non superiore a kw 100, possono essere concessi [...]
Art. 16.      Per le finalità contemplate nel presente titolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Affari economici » del bilancio della Regione:
Art. 17.      Sono ammesse a contributo regionale le spese che i Comuni dell'Isola fanno per le seguenti finalità:
Art. 18.      Il contributo regionale può arrivare al 50 % della- spesa effettiva. Esso è corrisposto a norma dell'art. 20, salvo per i comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti per i quali è [...]
Art. 19.      Il contributo regionale previsto dall'art. 18 viene concesso alle seguenti condizioni:
Art. 20.      Il contributo di cui all'art. 18 è corrisposto mediante assunzione a carico delle Regione della metà delle rate di ammortamento per tutta la durata dei mutui che i comuni contrarranno per le [...]
Art. 21.      Ove più comuni contermini o comunque vicini intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge per opere di allacciamento a linee di trasporto di energia elettrica, le relative [...]
Art. 22.      Il comune, che intenda procedere alla gestione diretta del servizio di pubblica illuminazione e di distribuzione di energia elettrica a privati, beneficia di un contributo, per i primi tre anni, [...]
Art. 23.      I contributi regionali contemplati nel presente titolo sono concessi con decreto dell'Assessore per l'amministrazione civile, di concerto con quello preposto agli affari economici.
Art. 24.      Ai comuni che abbiano in corso la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento o il rinnovo di impianti per illuminazione pubblica e di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, e non [...]
Art. 25.      Per le finalità contemplate nel presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Amministrazione civile » del bilancio della Regione:
Art. 26.      Nel territorio delle Isole minori, sono ammesse a contributo della Regione le spese occorrenti per la costruzione di:
Art. 27.      Il contributo può arrivare fino al 50 per cento della spesa effettiva. Ove le costruzioni e gli impianti restino proprietà inalienabile comunale, dell'ente pubblico, dell'azienda [...]
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      I contributi e le erogazioni regionali contemplati nel presente titolo sono concessi con decreto dell'Assessore per gli affari economici. Sulle relative istanze esprime parere l'E.S.E. SUI [...]
Art. 30.      Per le finalità del presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Affari economici » del bilancio della Regione:
Art. 31.      Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive [...]
Art. 32.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


§ 4.2.46 - L.R. 10 aprile 1962, n. 15.

Norme relative all'attività dell'Ente siciliano di elettricità ed alla distribuzione di energia elettrica.

(G.U.R. 11 aprile 1962, n. 16).

 

 

TITOLO I

POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI NELL'ISOLA

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Possono essere assistiti da fidejussione della Regione, da concedersi su delibera della Giunta di Governo, con decreto dell'Assessore per gli affari economici, le operazioni finanziarie tutte, compresi i pagamenti differiti, aventi per scopo la copertura di spese relative ad opere ed impianti dell'E.S.E.

 

     Artt. 3. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Sono abrogati gli artt. 13 e 14 della L. 5 agosto 1957, n. 51, nonché le norme del successivo art. 32 che si richiamano al detto art. 14.

     (Omissis) [2].

 

 

TITOLO II

ENERGIA ELETTRICA NELLE ZONE RURALI

 

     Art. 6.

     Nei comprensori di bonifica, per la costruzione di impianti di distribuzione di energia elettrica, è concesso ai consorzi ivi costituiti un contributo regionale fino al 12,50 % ad integrazione di quello della Cassa per il Mezzogiorno.

     Nel caso di consorzi che ricadono in zona montana il contributo è ridotto fino all'8%.

     Sono ammesse a contributo le spese per la costruzione o il rilevamento delle cabine di trasformazione, nonché le spese per le linee di distribuzione e le reti a tensione media e bassa

     Per le linee di alimentazione a media ed alta tensione, fino ad un massimo di kw. 30, il contributo può giungere al 50 per cento della relativa spesa.

     Il contributo regionale può essere concesso dopo l'avvenuta concessione del contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno o di altre Amministrazioni dello Stato o della Regione.

     La concessione del contributo regionale è subordinata all'impegno giuridico che gli impianti restino proprietà inalienabile del consorzio beneficiario.

     E' consentita l'erogazione del contributo mediante acconti sugli stati di avanzamento dei lavori e forniture fino ai nove decimi dell'importo del contributo.

 

     Art. 7.

     La fornitura di energia elettrica per le esigenze del comprensorio e la relativa distribuzione alle utenze consortili, possono essere affidate - con contratto di durata non eccedente un quinquennio - alla ditta o ente che offra migliori condizioni, fermo il disposto dell'art. 21 della L. 21 aprile 1953, n. 30.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     I progetti dei consorzi, già approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono inoltrati all'Assessore per gli affari economici, che provvede alla erogazione del contributo, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 9.

     Sono ammesse al contributo regionale le spese per l'allacciamento delle singole utenze consortili fino al 50 % della spesa occorrente.

     Il contributo regionale è cumulabile con l'eventuale contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno o di altre Amministrazioni dello Stato o della Regione.

 

     Art. 10.

     Le istanze dei consortisti sono inoltrate, tramite il consorzio, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che provvede alla erogazione del contributo.

 

     Art. 11.

     Per le finalità contemplate nel presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti:

     a) per le finalità dell'art. 6, nella rubrica « Affari economici sono stanziate, per l'esercizio 1962-1963, lire 400 milioni;

     b) (Omissis) [3];

     c) per le finalità dell'art. 9, nella rubrica « Agricoltura e foreste », è autorizzata, per l'esercizio 1962-63, la spesa di lire 100 milioni; per gli esercizi successivi la spesa annua non dovrà essere inferiore a quella autorizzata per l'esercizio 1962-63.

 

 

TITOLO III

ENERGIA ELETTRICA NELLE ZONE INDUSTRIALI

 

     Art. 12.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 13.

     La fornitura di energia alla zona industriale deve essere fatta con unico contratto non rinnovabile tacitamente di durata non eccedente il quinquennio, col sistema della gara mediante offerta segreta, fermo restando il disposto dell'art. 21 della L. 21 aprile 1953, n. 30.

     Gli atti di gara sono approvati con decreto dell'Assessore per gli affari economici e così i contratti.

 

     Art. 14.

     Nella zona industriale, alle imprese artigiane e alle piccole industrie, sia in fase di impianto che di ammodernamento o di ampliamento, può essere concesso un contributo regionale quale concorso nelle spese di allacciamento.

     Il contributo, da concedersi con decreto dell'Assessore per gli affari economici, può arrivare fino al 50 % della spesa effettiva.

 

     Art. 15.

     Nella zona industriale, alle imprese artigiane e alle piccole industrie, che impegnino effettivamente una potenza non inferiore a kw 10 e non superiore a kw 100, possono essere concessi contributi regionali fino al 70 % della spesa dovuta al fornitore di energia elettrica quale corrispettivo di potenza impegnata.

 

     Art. 16.

     Per le finalità contemplate nel presente titolo sono autorizzati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Affari economici » del bilancio della Regione:

     a) (Omissis) [5];

     b) per le finalità dell'art. 14 sono stanziati:

     - per l'esercizio 1962-63, lire 50 milioni;

     - per l'esercizio 1963-64, lire 200 milioni;

     c) per le finalità dell'art. 15 sono stanziati: per l'esercizio 1962- 63, lire 50 milioni.

 

 

TITOLO IV

ENERGIA ELETTRICA NEI COMUNI DELL'ISOLA

 

     Art. 17.

     Sono ammesse a contributo regionale le spese che i Comuni dell'Isola fanno per le seguenti finalità:

     a) rilevamento di impianti di pubblica illuminazione;

     b) rilevamento di impianti per la distribuzione ai privati dell'energia elettrica;

     c) costruzione, ampliamento, potenziamento, rinnovamento degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b);

     d) rilevamento e costruzione delle cabine di trasformazione e delle linee ad alta tensione, aeree o in cavo, che le collegano od alimentano.

     Il rilevamento degli impianti di pubblica illuminazione, ove il comune, scaduto il contratto di fornitura, intenda acquisirne la proprietà anche senza la costituzione di una azienda municipalizzata, può avvenire mediante espropriazione per pubblica utilità.

 

     Art. 18.

     Il contributo regionale può arrivare al 50 % della- spesa effettiva. Esso è corrisposto a norma dell'art. 20, salvo per i comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti per i quali è corrisposto in unica soluzione.

     Per i detti comuni il contributo può giungere al 100 % della spesa effettiva quando le condizioni del bilancio comunale non consentono l'assunzione di spese per le finalità contemplate nell'art. 17.

 

     Art. 19.

     Il contributo regionale previsto dall'art. 18 viene concesso alle seguenti condizioni:

     a) che il comune, mediante il rilevamento e le costruzioni integrative o sostitutive di impianti di illuminazione pubblica e di distribuzione di energia elettrica ai privati, venga a disporre di un impianto tecnicamente autonomo. Devono, pertanto, essere acquisite le cabine di trasformazione, le linee aeree e quelle in cavo che servano di collegamento;

     b) che gli impianti, cabine e linee di cui all'art. 17 divengano proprietà inalienabili del comune;

     c) che gli impianti non debbano essere costruiti dal fornitore di energia elettrica per patto contrattuale.

 

     Art. 20.

     Il contributo di cui all'art. 18 è corrisposto mediante assunzione a carico delle Regione della metà delle rate di ammortamento per tutta la durata dei mutui che i comuni contrarranno per le finalità contemplate nell'art. 17.

     La durata del mutuo non può essere inferiore agli anni venti.

 

     Art. 21.

     Ove più comuni contermini o comunque vicini intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge per opere di allacciamento a linee di trasporto di energia elettrica, le relative proposte, corredate dei progetti di massima, sono presentate all'Assessorato dell'amministrazione civile, il quale provvede all'inoltro delle proposte all'Ente siciliano di elettricità per l'esame tecnico di cui all'art. 23, comma secondo, e per il coordinamento delle proposte e dei progetti ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 2 gennaio 1947, n. 2.

     Su proposta dell'Ente predetto, I'Assessore può disporre che i vari progetti siano sostituiti da un progetto unico coordinato. Detto progetto viene redatto dall'E.S.E. e contiene la ripartizione degli oneri relativi tra i comuni interessati.

     L'Assessore può affidare all'E.S.E. Ia costruzione dell'opera; in tal caso l'Ente siciliano di elettricità si sostituisce ai comuni interessati a tutti gli effetti della presente legge.

 

     Art. 22.

     Il comune, che intenda procedere alla gestione diretta del servizio di pubblica illuminazione e di distribuzione di energia elettrica a privati, beneficia di un contributo, per i primi tre anni, a titolo di concorso nelle spese per l'impianto della gestione.

     Il contributo può arrivare fino al 50 % dell'importo dovuto al fornitore dell'energia elettrica quale corrispettivo della potenza impegnata.

 

     Art. 23.

     I contributi regionali contemplati nel presente titolo sono concessi con decreto dell'Assessore per l'amministrazione civile, di concerto con quello preposto agli affari economici.

     Le istanze dei comuni sono istruite dall'E.S.E., che esprime parere sul merito tecnico e ai fini del coordinamento.

 

     Art. 24.

     Ai comuni che abbiano in corso la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento o il rinnovo di impianti per illuminazione pubblica e di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, e non abbiano per tali costruzioni completato i relativi pagamenti, o estinto i mutui contratti per tali finalità può essere concesso un contributo regionale sulla residua spesa e sulle rimanenti rate di mutuo.

     Tale contributo può arrivare al 50 % della spesa o delle rate restanti.

     La procedura resta quella indicata nell'art. 23.

 

     Art. 25.

     Per le finalità contemplate nel presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Amministrazione civile » del bilancio della Regione:

     a) (Omissis) [6]a;

     b) per le finalità dell'art. 20:

     - per l'esercizio 1962-63, lire 10 milioni;

     - per gli esercizi 1963-64 e successivi, lire 25 milioni all'anno;

     c) per le finalità dell'art. 22, è autorizzata:

     - per gli esercizi dal 1962-63 al 1964-65, la spesa annua di lire 30 milioni;

     d) per le finalità dell'art. 24 è autorizzata:

     - per l'esercizio 1962-63, la spesa di lire 50 milioni.

 

 

TITOLO V

ENERGIA ELETTRICA NELLE ISOLE MINORI

 

     Art. 26.

     Nel territorio delle Isole minori, sono ammesse a contributo della Regione le spese occorrenti per la costruzione di:

     a) impianti di produzione di energia elettrica;

     b) collegamenti aerei o in cavo- anche sottomarino;

     c) reti di distribuzione dell'energia elettrica a privati;

     d) impianti di pubblica illuminazione.

 

     Art. 27.

     Il contributo può arrivare fino al 50 per cento della spesa effettiva. Ove le costruzioni e gli impianti restino proprietà inalienabile comunale, dell'ente pubblico, dell'azienda municipalizzata, esso può essere elevato fino al 90 %.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 29.

     I contributi e le erogazioni regionali contemplati nel presente titolo sono concessi con decreto dell'Assessore per gli affari economici. Sulle relative istanze esprime parere l'E.S.E. SUI merito-tecnico ed ai fini del coordinamento.

 

     Art. 30.

     Per le finalità del presente titolo sono fissati i seguenti stanziamenti nella rubrica « Affari economici » del bilancio della Regione:

     a) per le finalità degli artt. 26 e 27: per gli esercizi dal 1962-63 al 1964-65, la spesa annua di lire 100 milioni:

     b) [7].

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 31.

     Le opere relative agli impianti di cui alla presente legge sono di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 32.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Articoli abrogati con art. 31 L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

[1] Articoli abrogati con art. 31 L.R. 27 febbraio 1965, n. 4.

[2] Comma modificativo dell'art. 20 L.R. 18 aprile 18, n. 12.

[3] Comma e lettera abrogati con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[3] Comma e lettera abrogati con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[4] Articolo abrogato con art. 92 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[5] Lettera abrogata con art. 92 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[6]6a Lettera abrogata con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[6] Abrogato con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[7] Lettera abrogata con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.