§ 4.2.36 - L.R. 7 giugno 1957, n. 29.
Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/06/1957
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo, in misura pari al 40 % per cento del costo di costruzione riconosciuto [...]
Art. 2.      Per i fini indicati nel precedente articolo è autorizzata la spesa ripartita di lire 2 miliardi di cui lire 1.100.000.000 a carico dell'anno finanziario in corso e lire 100.000.000 annue a [...]
Art. 3.      Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della L. 5 maggio 1956, n. 524 l'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione.
Art. 4.      E' autorizzata la spesa di lire 25 milioni da stanziare nell'esercizio in corso, per studi, indagini, sondaggi meccanici e progettazione delle opere relative alla costruzione dell'aeroporto da [...]
Art. 5.      Per la esecuzione delle opere previste nell'art. 1 I'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione all'andamento dei lavori ad anticipare ai sensi del D.L.P 9 maggio 1950, n. 17 le quote [...]
Art. 6.      Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono soggetti, relativamente alle tasse di registro e di bollo, alle stesse norme in vigore per gli atti e contratti [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.2.36 - L.R. 7 giugno 1957, n. 29.

Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo.

(G.U.R. 8 giugno 1957, n. 29).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo, in misura pari al 40 % per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile, ad integrazione del concorso statale autorizzato con la L. 5 maggio 1956, n. 524.

 

     Art. 2.

     Per i fini indicati nel precedente articolo è autorizzata la spesa ripartita di lire 2 miliardi di cui lire 1.100.000.000 a carico dell'anno finanziario in corso e lire 100.000.000 annue a carico degli esercizi successivi.

     [1].

 

     Art. 3.

     Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della L. 5 maggio 1956, n. 524 l'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione.

     La somministrazione delle somme occorrenti in relazione all'andamento dei lavori relativi alla costruzione dell'aeroporto è fatta in favore del capo ufficio regionale della strada con decreto dell'Assessore per il bilancio, di concerto con quello dei lavori pubblici.

 

     Art. 4.

     E' autorizzata la spesa di lire 25 milioni da stanziare nell'esercizio in corso, per studi, indagini, sondaggi meccanici e progettazione delle opere relative alla costruzione dell'aeroporto da accreditarsi al capo dell'ufficio regionale della strada.

     Per la relativa copertura si provvede utilizzando le disponibilità del capitolo n. 34 del bilancio della Regione.

 

     Art. 5.

     Per la esecuzione delle opere previste nell'art. 1 I'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione all'andamento dei lavori ad anticipare ai sensi del D.L.P 9 maggio 1950, n. 17 le quote della spesa prevista dall'art. 2 ricadenti negli esercizi successivi [2].

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, le quote dei contributi ricadenti sul bilancio dello Stato sempre che dagli atti emanati dal competente Ministero risulti che le rate annuali dei contributi predetti siano versate all'entrata del bilancio della Regione a scomputo della anticipazione predetta.

 

     Art. 6.

     Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono soggetti, relativamente alle tasse di registro e di bollo, alle stesse norme in vigore per gli atti e contratti della Regione.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norma finanziaria.

[2] Il D.L.vo P. Reg. 9 maggio 1950, n. 17, è stato abrogato con art. 1 L.R. 18 gennaio 1973, n. 2.