§ 4.1.11 - L.R. 5 novembre 1973, n. 38.
Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:05/11/1973
Numero:38


Sommario
Art. 1.      In relazione alle particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito alla emanazione delle LL.RR. 3 febbraio 1968, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 19
Art. 2.      I Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla nomina dei progettisti per la compilazione dei piani particolareggiati, indicati nel precedente art. 1, entro e non oltre due anni dalla data di [...]
Art. 3.      In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale, del piano comprensoriale o del programma di fabbricazione, ed anteriormente alla approvazione dei piani particolareggiati, i [...]
Art. 4.      Trascorso il termine di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni, senza che sia intervenuta alcuna determinazione, per l'approvazione o per la [...]


§ 4.1.11 - L.R. 5 novembre 1973, n. 38.

Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana.

(G.U.R. 6 novembre 1973, n. 56).

 

Art. 1.

     In relazione alle particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito alla emanazione delle LL.RR. 3 febbraio 1968, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 19 [1], e loro successive modificazioni ed aggiunte, in materia di strumenti urbanistici, ed allo scopo di disciplinare compiutamente il correlativo regime, l'art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, si applica in Sicilia con le seguenti modifiche ed integrazioni:

     «Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione».

     «Per gli strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al precedente comma decorre dal 1° dicembre 1968».

 

     Art. 2.

     I Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla nomina dei progettisti per la compilazione dei piani particolareggiati, indicati nel precedente art. 1, entro e non oltre due anni dalla data di approvazione dei relativi strumenti urbanistici, e devono provvedere alla adozione dei piani particolareggiati stessi entro e non oltre i successivi due anni.

     Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del precedente art. 1, i termini predetti, per la nomina dei progettisti e l'adozione dei piani particolareggiati, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In ogni caso di inadempienza, l'Assessorato regionale dello sviluppo economico provvede direttamente d'ufficio.

 

     Art. 3.

     In conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale, del piano comprensoriale o del programma di fabbricazione, ed anteriormente alla approvazione dei piani particolareggiati, i Comuni hanno facoltà di espropriare le aree sulle quali gravano i vincoli di cui all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 4.

     Trascorso il termine di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni, senza che sia intervenuta alcuna determinazione, per l'approvazione o per la rielaborazione, da parte del competente Assessorato regionale dello sviluppo economico, gli strumenti urbanistici, regolarmente adottati e trasmessi all'Assessorato predetto, diventano efficaci a tutti gli effetti.

 

 


[1] Rectius: 31 marzo 1972.