§ 3.18.71 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 46.
Integrazione delle disposizioni della L.R. 4 giugno 1980, n. 54 e successive modifiche, concernenti la S.I.T.A.S. S.p.a. collegata dell'Ente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:10/12/1985
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano a norma degli artt. 5 e 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, per l'erogazione di mutui integrativi e prefinanziamenti alla [...]
Art. 2.      Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente minerario siciliano è tenuto a promuovere le procedure per la convocazione straordinaria dell'assemblea dei [...]
Art. 3.      L'erogazione dei prefinanziamenti di cui all'art. 1 è altresì subordinata alla preventiva formale deliberazione della S.I.T.A.S. S.p.a. per l'aumento del capitale sociale mediante delega agli [...]
Art. 4.      La stipula dei mutui integrativi previsti dall'art. 1 è subordinata alla progressiva sottoscrizione del capitale sociale della S.I.T.A.S. S.p.a.:
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 5 agosto 1982, n. 104, è così sostituito:
Art. 6.      All'onere di lire 124.000 milioni, derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 4 a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità [...]


§ 3.18.71 - L.R. 10 dicembre 1985, n. 46.

Integrazione delle disposizioni della L.R. 4 giugno 1980, n. 54 e successive modifiche, concernenti la S.I.T.A.S. S.p.a. collegata dell'Ente minerario siciliano.

(G.U.R. 10 dicembre 1985, n. 55).

 

Art. 1.

     Il fondo a gestione separata, istituito presso l'Ente minerario siciliano a norma degli artt. 5 e 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54, per l'erogazione di mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata S.I.T.A.S. S.p.a., è incrementato di lire 120.000 milioni.

     I mutui integrativi, oltre che a copertura dei prefinanziamenti erogati e degli interessi addebitati sugli stessi a partire dall'entrata in vigore della citata L. 4 giugno 1980, n. 54, potranno essere concessi anche a copertura dei prefinanziamenti da erogare a fronte dei costi finanziari sopportati dalla S.I.T.A.S. S.p.a. fino al 30 giugno 1985 e fino all'ammontare di lire 69.000 milioni.

     I prefinanziamenti come sopra previsti per la copertura dei costi finanziari dovranno essere effettuati insieme a quelli, in lire 51.000 milioni, occorrenti per far fronte ai debiti contratti per la costruzione, l'arredamento e l'attrezzatura dei complessi alberghiero-termali già in attività e per il completamento degli altri in corso di costruzione, ivi compresi l'arredamento e le attrezzature.

     Per la somma di lire 69.000 milioni a copertura dei costi finanziari e per le somme erogate a tale titolo a norma della L.R. 4 giugno 1980, n. 54 e successive modificazioni, l'ammortamento avrà inizio allorché sarà compiuto il rimborso dei mutui agevolati concessi alla S.I.T.A.S. S.p.a a norma della L.R. 12 aprile 1967, n. 46 e successive modificazioni, con l'integrazione di lire 51.000 milioni concesse dalla presente legge.

     Il rendiconto annuale sulla gestione del fondo dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale dell'industria, insieme al bilancio dell'Ente minerario siciliano e accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dell'Ente stesso.

     I prefinanziamenti e i mutui, da concedere alla S.I.T.A.S. S.p.a. ai sensi della L.R. 4 giugno 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, sono gravati del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 8 della L.R. 17 maggio 1984, n. 31.

     Entro 120 giorni dalla data di erogazione dei prefinanziamenti e dei mutui integrativi di cui al presente articolo, il comitato istituito con l'art. 6 della L.R. 4 giugno 1980, n. 54 e successive modifiche, presenterà al Governo della Regione, che la depositerà all'Assemblea regionale siciliana insieme con eventuali osservazioni, una relazione dalla quale risulti che i debiti contratti e i costi finanziari da coprire discendono esclusivamente dalle necessità nascenti dalla realizzazione degli alberghi già in attività e in via di completamento.

 

     Art. 2.

     Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente minerario siciliano è tenuto a promuovere le procedure per la convocazione straordinaria dell'assemblea dei partecipanti alla S.I.T.A.S. S.p.a. al fine di deliberare la esclusione dall'oggetto sociale di qualsiasi attività di gestione di complessi turistico-alberghiero-termali a decorrere dal primo gennaio 1987 [1].

     L'attività di gestione turistico-alberghiero-termale della SITAS continua anche per la corrente stagione fino al 31 ottobre 1986 [1].

     La gestione delle attività alberghiero-termali della S.I.T.A.S. S.p.a. è affidata mediante concessione, ai sensi della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, dando preferenza a parità di offerta a società od organismi cui partecipano i soggetti privati che fanno parte della stessa S.I.T.A.S. S.p.a.

     L'Ente minerario siciliano non può, né direttamente né avvalendosi di società collegate, svolgere attività di gestione alberghiero-termale.

 

     Art. 3.

     L'erogazione dei prefinanziamenti di cui all'art. 1 è altresì subordinata alla preventiva formale deliberazione della S.I.T.A.S. S.p.a. per l'aumento del capitale sociale mediante delega agli amministratori, ed in conformità di quanto previsto all'art. 4, nonché alla modifica dello statuto e dei patti para-sociali per assicurare la partecipazione del socio di maggioranza alla gestione della Società ed al preventivo rinnovo delle cariche sociali della S.I.T.A.S. S.p.a.

 

     Art. 4.

     La stipula dei mutui integrativi previsti dall'art. 1 è subordinata alla progressiva sottoscrizione del capitale sociale della S.I.T.A.S. S.p.a.:

     - da lire 9.000 milioni a lire 18.000 milioni entro il 1985;

     - da lire 18.000 milioni a lire 30.000 milioni entro il 1986;

     - da lire 30.000 milioni a lire 50.000 milioni entro il 1987.

     La copertura con mutui integrativi dei prefinanziamenti erogati e da erogare potrà pertanto avvenire nelle proporzioni suindicate per l'aumento di capitale e sempre che esso sia di volta in volta realmente avvenuto. Al fine di agevolare l'esecuzione di quest'ultimo, l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad effettuare in anticipo i versamenti di sua competenza, fruendo gli interessi previsti dallo statuto sociale.

     Nell'eventualità che il ritardo dei soci di parte privata, in uno o più aumenti di capitale di cui ai precedenti commi, si protragga oltre un anno rispetto a ciascuno di quelli indicati al primo comma, I'Ente minerario siciliano è autorizzato a partecipare all'aumento del capitale per la parte non coperta da detti soci. Se, in conseguenza della mancata sottoscrizione del capitale in aumento, la quota azionaria della parte privata si riduca in misura inferiore al 35 per cento, detta parte privata dovrà rinunziare al potere di nomina del consigliere delegato della Società ad essa riservato dallo statuto sociale.

     Agli oneri derivanti all'Ente minerario siciliano dall'applicazione del presente articolo, nonché agli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla mancata sottoscrizione dell'aumento del capitale da parte di soci di parte privata, si provvede:

     a) quanto a lire 9.000 milioni a carico dell'esercizio 1985, per lire 5.000 milioni con la somma già versata all'Ente minerario siciliano a norma dell'art. 5, lett. a, della L.R. 18 agosto 1978, n. 43, e per lire 4.000 milioni con assegnazione a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

     b) quanto a lire 12.000 milioni a carico dell'esercizio 1986 e quanto a lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio 1987, con assegnazione a valere sul bilancio della Regione per gli esercizi medesimi.

     L'erogazione delle somme a favore dell'Ente minerario siciliano è subordinata alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della S.I.T.A.S. S.p.a. da parte dell'Ente stesso per la quota di competenza o per le quote a carico dei soci privati nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista dal terzo comma.

     L'erogazione dei prefinanziamenti di cui all'art. 1 è altresì subordinata alla preventiva accettazione nei patti parasociali e nello statuto della S.I.T.A.S. S.p.a. delle condizioni poste nel terzo comma.

 

     Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 2 della L.R. 5 agosto 1982, n. 104, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     All'onere di lire 124.000 milioni, derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 4 a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     L'onere di cui al precedente comma e gli oneri ricadenti negli esercizi 1986 e 1987 a norma dell'art. 4 trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 22 L.R. 15 maggio 1986, n. 24.

[1] Comma così modificato con art. 22 L.R. 15 maggio 1986, n. 24.