§ 3.18.55 - L.R. 2 gennaio 1981, n. 1.
Impiego di parte del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale per l'anno finanziario 1981 e utilizzazione di economie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:02/01/1981
Numero:1


Sommario
Art. 1.  A carico del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale, sono autorizzate, per l'anno 1981, le spese appresso elencate per le finalità a fianco indicate:
Art. 2.  Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui delle spese in conto capitale autorizzate dalle LL.RR.:
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 2.000 milioni da destinare alle finalità di cui all'art. 12 della [...]
Art. 4.      E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 13.800,2 milioni per il riscatto delle rate di contributo dovute dall'anno 1981 alla società per azioni « Bacino di Palermo » per [...]
Art. 5.      Il termine indicato nel primo comma dell'art. 78 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 1981.
Art. 6.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.18.55 - L.R. 2 gennaio 1981, n. 1.

Impiego di parte del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale per l'anno finanziario 1981 e utilizzazione di economie di spesa relative ad interventi produttivi, nonché interventi in favore di enti economici regionali e dell'occupazione giovanile

(G.U.R. 3 gennaio 1981, n. 1).

 

 

TITOLO I

FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

 

Art. 1. A carico del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale, sono autorizzate, per l'anno 1981, le spese appresso elencate per le finalità a fianco indicate:

 

 

             Finalità                     Oneri in milioni di lire

 

     a) Interventi di carattere generale:

     1) programma di interventi straordinari in materia di fognature,

acquedotti e opere viarie di rilevanza sovraccomunale per la

realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e

distribuzione di energia elettrica, previsti dall'art. 20 della L.R.

2 gennaio 1979, n. 1 (cap. 50463),                         20.000

     2) interventi da effettuare da parte dei Comuni in esecuzione

delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della

L.R. 2 gennaio 1979, n. 1 (cap. 50465),                    160.000

     b) Interventi per il settore dell'agricoltura e delle foreste:

     1) prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue

previste dalla L.R. 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 7 della L.R. 10

agosto 1978, n. 34 (cap. 55892),                            70.000

     2) opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico

agrarie di bacini montani; opere pubbliche di bonifica montana - R.D.

30 dicembre 1923, n. 3267 e L. 25 luglio 1952, n. 991 (cap. 56791),

                                                            20.000

 

 

 

TITOLO II

ECONOMIE E SPESE

 

     Art. 2. Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui delle spese in conto capitale autorizzate dalle LL.RR.:

     - 12 giugno 1978, n. 11, art. 1;

     - 18 agosto 1978, n. 48, art. 2;

     - 12 agosto 1980, n. 83, artt. 14, 15, 18, 19, 24 e 36;

     - 12 agosto 1980, n. 84, artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

     - 12 agosto 1980, n. 85, artt. 21, 22, 39, 48, 56 e 61, possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti Amministrazioni.

     All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

     Alle reiscrizioni delle economie di cui al presente articolo si provvede a carico dei fondi di riserva e per la riassegnazione dei residui perenti previsti nel bilancio della Regione per l'anno finanziario, in corso [1].

 

 

TITOLO III

INTERVENTI IN FAVORE DI ENTI ECONOMICI

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'E.S.P.I. è incrementato della somma di lire 6.000 milioni e quello dell'E.M.S. della somma di lire 2.000 milioni da destinare alle finalità di cui all'art. 12 della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.

     I fondi a gestione separata istituiti presso l'E.M.S. ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b della L.R. 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni sono rispettivamente incrementati della somma di lire 1.500 milioni e della somma di lire 200 milioni per far fronte a maggiori oneri relativi alle gestioni medesime.

     Il patrimonio dell'Azienda Asfalti Siciliani è incrementato della somma di lire 400 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate.

     Le delibere relative all'utilizzazione delle somme di cui al presente articolo sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla Giunta per le partecipazioni regionali dell'Assemblea regionale siciliana.

     All'onere di lire 10.100 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 4.

     E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 13.800,2 milioni per il riscatto delle rate di contributo dovute dall'anno 1981 alla società per azioni « Bacino di Palermo » per la realizzazione di un bacino in muratura in Palermo della portata di 400 mila T.P.L.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di lire 779,6 milioni per il riscatto delle rate di contributo dovute dall'anno 1981 alla società per azioni « Bacino di carenaggio di Trapani » per la realizzazione di un bacino galleggiante in Trapani della portata di 5 mila T.P.L.

     In conseguenza dei precedenti commi le annualità ricadenti negli anni finanziari 1981 e seguenti, relative ai limiti di impegno autorizzati con LL.RR. 5 agosto 1957, n. 51, 10 dicembre 1965, n. 39, art. 2, 10 febbraio 1976, n. 17, art. 26 sono annullate e sono contemporaneamente eliminate dall'allegato n. 6 al rendiconto generale consuntivo per l'anno 1979 le somme contabilizzate tra le perenzioni amministrative e relative ai contributi dovuti per gli anni antecedenti al 1979.

     All'onere di lire 14.579,8 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziarlo medesimo.

 

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

 

     Art. 5.

     Il termine indicato nel primo comma dell'art. 78 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 1981.

     Al relativo onere finanziario si provvede con parte della spesa autorizzata con l'art. 30 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

 

     Art. 6. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 L.R. 6 maggio 1981, n. 99.