§ 3.18.6 - Decreto P. Reg. 10 novembre 1953, n. 270/A.
Costituzione dell'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.) con sede in Messina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:10/11/1953
Numero:270


Sommario
Art. 1.      L'ente per l'amministrazione e la gestione del punto franco nel porto di Messina, istituito dall'art. 8 della L. 15 marzo 1951, n. 191, assume la denominazione di Ente autonomo portuale di [...]
Art. 2.      L'Ente è posto sotto la vigilanza della Regione siciliana ed è retto dallo statuto allegato al presente decreto.
Art. 3.      L'Ente ha lo scopo di provvedere all'amministrazione e alla gestione del punto franco di Messina, istituito con la L. 15 marzo 1951, n. 191.
Art. 4.      L'Ente può assumere qualsiasi servizio che abbia attinenza con traffici commerciali e con attività industriali che interessino direttamente o indirettamente il porto di Messina, esclusa ogni [...]
Art. 5.      Il punto franco amministrato e gestito dall'Ente autonomo portuale di Messina comprende, in atto, le aree descritte nell'art. 1 della L. 15 marzo 1951, n. 191, salvo le ulteriori variazioni di [...]


§ 3.18.6 - Decreto P. Reg. 10 novembre 1953, n. 270/A.

Costituzione dell'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.) con sede in Messina.

(G.U.R. 20 febbraio 1954, n. 8).

 

Art. 1.

     L'ente per l'amministrazione e la gestione del punto franco nel porto di Messina, istituito dall'art. 8 della L. 15 marzo 1951, n. 191, assume la denominazione di Ente autonomo portuale di Messina, ha personalità giuridica pubblica e sede in Messina.

 

     Art. 2.

     L'Ente è posto sotto la vigilanza della Regione siciliana ed è retto dallo statuto allegato al presente decreto.

 

     Art. 3.

     L'Ente ha lo scopo di provvedere all'amministrazione e alla gestione del punto franco di Messina, istituito con la L. 15 marzo 1951, n. 191.

     Esso ha il compito di gestire direttamente o mediante concessione depositi franchi o magazzini fiduciari sia di transito (di banchina o calata) e sia di deposito «a comune» o deposito «a privato», ed altri analoghi stabilimenti esistenti o che dovessero sorgere nella zona del punto franco e sotto l'osservanza delle leggi doganali.

 

     Art. 4.

     L'Ente può assumere qualsiasi servizio che abbia attinenza con traffici commerciali e con attività industriali che interessino direttamente o indirettamente il porto di Messina, esclusa ogni iniziativa che risulti in contrasto con l'attività svolta dalle Ferrovie dello Stato.

 

     Art. 5.

     Il punto franco amministrato e gestito dall'Ente autonomo portuale di Messina comprende, in atto, le aree descritte nell'art. 1 della L. 15 marzo 1951, n. 191, salvo le ulteriori variazioni di aree che in seguito vi potranno essere incluse.

 

 

ALLEGATO

Statuto dell'Ente autonomo portuale di Messina

 

Funzioni dell'Ente

 

Art. 1.

     L'Ente autonomo portuale di Messina (E.A.P.M.), istituito per l'amministrazione e la gestione del punto franco di Messina, ha sede nella stessa città.

 

Art. 2.

     Per l'espletamento dei compiti istituzionali l'Ente:

     a) organizza e gestisce il punto franco attualmente descritto dalla L. 15 marzo 1951, n. 191, e delimitato dalla cartina annessa al presente statuto, salvo ulteriori variazioni;

     b) provvede alle opere di recinzione del punto franco e a mantenere in buono stato la cinta doganale, nonché alla costruzione, all'arredamento e manutenzione dei locali ed impianti da destinare per i servizi doganali e ferroviari ed al personale di vigilanza;

     c) promuove, ove occorra, gli opportuni provvedimenti dalle autorità competenti, al fine di favorire un sempre maggiore sviluppo dei traffici del porto di Messina e, perciò stesso, di agevolare l'attività dell'Ente a sollievo della economia cittadina e regionale;

     d) raccoglie, elabora e pubblica studi, dati e notizie interessanti la vita e il movimento del punto franco e fa la necessaria propaganda, tanto in Italia che all'estero, onde fare conoscere e valutare l'attrattiva economica del punto franco.

 

PATRIMONIO, SPESE DI GESTIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Art. 3.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) da un fondo di dotazione di L. 50 milioni, risultante dalle quote versate una tantum dai seguenti enti:

     amministrazione provinciale di Messina, quota di lire 20 milioni; comune di Messina, quota di lire 20 milioni; camera di commercio, industria e agricoltura di Messina, quota di lire 10 milioni;

     b) da altri beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquistati dall'ente;

     c) dalle quote delle eventuali eccedenze attive dei singoli esercizi finanziari, secondo quanto disposto dall'art. 5.

 

Art. 4.

     Alle spese di gestione l'Ente provvede:

     a) con il reddito del patrimonio;

     b) con i proventi dipendenti dall'esercizio della propria attività;

     c) con i contributi facoltativi, a qualsiasi titolo erogati in favore dell'Ente, dallo Stato o dalla Regione o da amministrazioni, enti od istituti interessati all'esercizio ed allo sviluppo dell'Ente e, particolarmente, alla gestione del punto franco;

     d) con le somme provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, cui l'Ente possa ricorrere.

 

Art. 5.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Gli eventuali utili sono devoluti: per il 60 per cento ad incremento del patrimonio, per il 30 per cento ad incremento delle riserve e per il 10 per cento al consiglio di amministrazione dell'Ente per il conseguimento degli scopi istituzionali.

     Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere approvati dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 15 ottobre ed il 31 marzo di ogni anno e, unitamente alla relazione del collegio dei sindaci e alla deliberazione del consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi, entro un mese dall'approvazione, alla Presidenza della Regione siciliana, per la ratifica da parte della Giunta regionale.

 

Art. 6.

     L'Ente tiene separata gestione per il punto franco e per quelle delle altre attività da esso eventualmente esplicate a sensi dell'art. 4 del decreto costitutivo.

 

ORGANI DELL'ENTE

 

Art. 7.

     Sono organi dell'Ente:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) la giunta consultiva dei tecnici;

     c) il collegio dei sindaci.

     Il consiglio di amministrazione può costituire nel proprio seno un comitato esecutivo.

 

Art. 8.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito da quattordici membri scelti come segue:

     a) nove designati dagli enti di cui all'art. 3, lett. a) in ragione di tre per ciascuno degli enti stessi;

     b) due in rappresentanza della Regione;

     c) l'intendente di finanza in rappresentanza dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

     d) uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

     e) uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti-Ferrovie dello Stato.

     Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto riferibili all'Ente, le norme di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge comunale e provinciale.

 

Art. 9.

     Il consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno, a maggioranza di voti di tutti i componenti, il presidente ed il vice presidente.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dispone sugli affari che non rientrano nella competenza del consiglio stesso, salve le attribuzioni del comitato esecutivo di cui all'art. 13, qualora esso sia costituito.

     Gli atti del presidente che costituiscono esercizio di funzioni proprie del comitato esecutivo, ove questo non sia costituito, sono soggetti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva alla data di adozione.

     Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni.

 

Art. 10.

     Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Ente, ne fissa i programmi tecnici ed economici, ne controlla l'andamento economico e determina l'azione finanziaria dell'Ente.

     Esso delibera:

     a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo e sul rendiconto della gestione presentata dal presidente;

     b) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

     c) sul trasferimento di somme da un capitolo all'altro del bilancio;

     d) sulle spese che vincolano il bilancio oltre cinque anni;

     e) sulla organizzazione dei servizi di cassa;

     f) sulla regolamentazione dei servizi dell'azienda;

     g) sulla concessione di aree per nuovi impianti industriali e sulle modifiche alle concessioni stesse;

     h) sulla locazione dei magazzini ed attrezzature del punto franco e sulle modifiche alle locazioni stesse;

     i) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

     l) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni;

     m) sulle controversie con altre amministrazioni e sui ricorsi alle autorità competenti;

     n) sulla nomina e sulla revoca del direttore generale e dei capi degli uffici in conformità del regolamento del personale;

     o) sulla misura delle cauzioni che debbono prestare le persone che hanno maneggio di denaro e che sono incaricate del deposito e della custodia di valori e di merci appartenenti all'Ente.

 

Art. 11.

     Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente:

     a) in via ordinaria, una volta ogni bimestre;

     b) in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gli pervenga richiesta dal collegio dei sindaci, oppure da tre consiglieri.

     La convocazione in via ordinaria è obbligatoria.

     Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Ente, che funziona, inoltre, da segretario.

     Possono, altresì, essere invitati, di volta in volta, a parteciparvi, a titolo esclusivamente consultivo, esperti in materia, preferibilmente scelti fra le categorie previste dal successivo art. 12 [1].

 

Art. 12.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui alle lett. b, d, g del precedente art. 10, devono essere comunicate in copia alla Presidenza della Regione.

     Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, entro venti giorni dalla data della comunicazione, ha facoltà di annullarle.

 

Art. 13.

     Il consiglio di amministrazione può costituire un comitato esecutivo composto dal presidente, dal vice presidente e da altri tre componenti scelti in seno al consiglio stesso [2].

     Nel caso in cui detto organo venga costituito, esso ha le seguenti attribuzioni:

     a) prepara gli atti e le relazioni da sottoporsi al consiglio di amministrazione e predispone i bilanci preventivi e consuntivi per l'approvazione del consiglio stesso.

     b) delibera e provvede su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione del consiglio o sulle quali sia stato autorizzato a deliberare per espressa delegazione del consiglio;

     c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'azienda;

     d) nei casi di urgenza prende ed attua le decisioni di spettanza del consiglio di amministrazione al quale le stesse decisioni saranno, alla prima seduta, sottoposte per la ratifica.

     Alle sedute del comitato esecutivo interviene, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il direttore generale dell'ente.

 

Art. 14.

     La giunta consultiva di tecnici è composta dai seguenti membri di diritto:

     - il comandante della capitaneria di porto di Messina;

     - l'intendente di finanza di Messina;

     - un funzionario delegato dal compartimento delle FF.SS. di Palermo;

     - il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

e dai seguenti altri membri scelti dal consiglio di amministrazione in seguito a designazione delle categorie interessate:

     - 1 rappresentante delle categorie commerciali;

     - 1 rappresentante delle categorie industriali;

     - 1 rappresentante della categoria agricoltori;

     - 1 rappresentante della categoria spedizionieri ed agenti marittimi;

     - 1 rappresentante dell'industria cantieristica navale;

     - 1 rappresentante dei lavoratori del commercio;

     - 1 rappresentante dei lavoratori dell'industria;

     - 1 rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

     - 1 rappresentante della locale compagnia portuale.

     La giunta consultiva dei tecnici deve essere sentita dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Ente per le deliberazioni concernenti quelle funzioni dell'Ente che hanno natura prevalentemente tecnica ovvero questioni di interesse generale connesse con il traffico ed il lavoro del porto.

     Il parere della giunta può essere inteso tutte le volte che il consiglio di amministrazione od il presidente lo ritenga opportuno.

     La giunta è convocata dal presidente o dal vice presidente ed alla riunione presenzia anche il direttore generale dell'Ente.

 

Art. 15.

     Il collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti dei quali due effettivi e i due supplenti designati, uno per ciascuna categoria, dal Ministro del tesoro e dall'Assessorato delle finanze della Regione siciliana, e gli altri tre effettivi, uno da ciascuno degli enti di cui al precedente art. 3.

     Alla nomina si procede con decreto del Presidente della Regione.

 

Art. 16.

     Il direttore generale deve essere scelto tra persone particolarmente capaci per spiccate attitudini alla direzione amministrativa di grandi enti, oltre che essere conosciuto come attento studioso di problemi commerciali, industriali e portuali con particolare riguardo al porto di Messina.

 

Art. 17.

     Il consiglio di amministrazione, la giunta consultiva dei tecnici ed il collegio dei sindaci durano in carica tre anni.

 

Art. 18.

     Le sedute del consiglio di amministrazione non sono valide in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei rispettivi membri. In seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni son valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Art. 19.

     In casi eccezionali, per provata disfunzionalità o per cattiva amministrazione, l'amministrazione dell'Ente può essere affidata ad un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

     Lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario possono essere decretati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale o dal Ministero delle finanze d'intesa con il Governo regionale.

 

REGOLAMENTI

 

Art. 20.

     Entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione, il consiglio di amministrazione dovrà approvare il regolamento interno con esclusione della materia attinente ai servizi doganali e alla materia fiscale e valutaria, e il regolamento organico del personale, nel quale dovranno essere contenute le norme per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale, oltre che le disposizioni transitorie.

     I regolamenti debbono essere sottoposti alla ratifica del Presidente della Regione, sentiti l'Assessore regionale per le finanze e quello per l'industria e commercio.

 

CESSAZIONE DELL'ATTIVIT+ DELL'ENTE

 

Art. 21.

     Nel caso di cessazione delle attività dell'Ente autonomo del porto di Messina, il patrimonio netto aziendale sarà diviso fra gli enti fondatori in proporzione del loro apporto sociale.

     Le aree e gli impianti, invece, che l'Ente ha avuto in cessione saranno riconsegnati alle amministrazioni concedenti secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni e che dovranno essere riportate nei rispettivi atti di concessione. I fabbricati ed impianti fissi che venissero costruiti sulle aree demaniali marittime passeranno in proprietà dello Stato.

 

 


[1] Leggi «art. 14».

[2] Comma così sostituito con D.P.Reg. 30 luglio 1969, n. 133/A.