§ 37.1.16 – L. 15 marzo 1951, n. 191.
Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:15/03/1951
Numero:191


Sommario
Art. 1.      E' istituito nel porto di Messina un "punto franco"
Art. 2.      La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze
Art. 3.      Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale [...]
Art. 4.      Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo
Art. 5.      Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto
Art. 6.      L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica
Art. 7.      Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia [...]
Art. 8.      L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale è tenuto
Art. 9.      Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, [...]
Art. 10.      L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze
Art. 11.      In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti [...]
Art. 12.      E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di [...]
Art. 13.      E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento [...]
Art. 15.      Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato [...]


§ 37.1.16 – L. 15 marzo 1951, n. 191.

Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.

(G.U. 3 aprile 1951, n. 76).

 

     Art. 1.

     E' istituito nel porto di Messina un "punto franco".

     Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa metri quadrati 144.000 delimitata verso mare dal ciglio delle banchine del porto e verso terra da una linea che ha per origine l'angolo nord-est della darsena di levante a metri 20 dal muro di cinta della zona di pertinenza della marina militare denominata "Difesa militare marittima", segue una curva di raggio di metri 100 e dello sviluppo di metri 178,35, indi un rettifilo lungo metri 143,20 parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro di cinta del deposito della C.I.P., poscia una curva di raggio di metri 321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettifilo lungo metri 136 e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di metri 20 e successivamente ad angolo retto verso sud, segue un rettifilo lungo metri 423. Dall'estremo sud di detto rettifilo la linea segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10 che dalla litoranea porta alla testata Norimberga, fiancheggiando l'area della calata sud-ovest dello sporgente Norimberga destinata alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 2.

     La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 3.

     Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

     Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

     Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

     Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 15.

 

          Art. 4.

     Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

     a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

     b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

     c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

     d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

     Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 15.

 

          Art. 5.

     Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

     La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

 

          Art. 6.

     L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:

     1) ai generi di monopolio;

     2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

     3) alle armi portatili ed alle loro parti;

     4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

     5) ai bastoni ed agli ombrelli;

     6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonché ai lavori di pellicceria;

     7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

     8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

     Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

     Nel regolamento di cui all'art. 15 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

 

          Art. 7.

     Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

     Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

 

          Art. 8.

     L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale è tenuto:

     a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;

     b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

 

          Art. 9.

     Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

 

          Art. 10.

     L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

 

          Art. 11.

     In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

     Restano ferme, salvo che in essi non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

 

          Art. 12.

     E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

     E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

 

          Art. 13.

     E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 6.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento concernente la costituzione e il riconoscimento dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

 

          Art. 15.

     Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

     Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonché le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.