§ 3.16.158 - L.R. 14 giugno 1983, n. 63.
Modifiche alle leggi regionali 4 giugno 1980, n. 55 e 6 maggio 1981, n. 93, concernenti provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:14/06/1983
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Il contributo straordinario di cui all'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con legge regionale 6 maggio 1981, n. 93, è elevato, per le elezioni che si svolgeranno nel [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.158 - L.R. 14 giugno 1983, n. 63.

Modifiche alle leggi regionali 4 giugno 1980, n. 55 e 6 maggio 1981, n. 93, concernenti provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(G.U.R. 18 giugno 1983, n. 26).

 

Art. 1.

     Il contributo straordinario di cui all'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con legge regionale 6 maggio 1981, n. 93, è elevato, per le elezioni che si svolgeranno nel 1983, nella seguente misura:

     - lire 250 mila agli emigrati provenienti da paesi europei;

     - lire 500 mila agli emigrati provenienti dai paesi extraeuropei.

     Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese, sempre per l'anno 1983, anche agli emigrati che rientrano per partecipare alle elezioni politiche.

 

     Art. 2. [1].

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 5.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Sostituisce il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55.