§ 3.16.147 - L.R. 6 maggio 1981, n. 93.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:06/05/1981
Numero:93


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Per le finalità degli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 il limite ventennale di impegno rispettivamente di lire [...]
Art. 6.      Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.16.147 - L.R. 6 maggio 1981, n. 93.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     Per le finalità degli artt. 14, 15 e 16 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 il limite ventennale di impegno rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 900 milioni.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai Comuni a norma della L.R. 7 agosto 1983, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella L. 27 febbraio 1978, n. 43.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma

6.2.2.3.:«Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 6.

     Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce lett. d art. 23 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[2] Modifica art. 23 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[3] Sostituisce primo comma art. 28 L.R. 4 giugno 1980, n. 55.

[4] Disposizione abrogata per effetto dell'art. 16 L.R. 6 giugno 1984, n. 38.