§ 3.16.138 - L.R. 9 agosto 1980, n. 79.
Norme per la partecipazione dei non vedenti ai concorsi pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:09/08/1980
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche o carriere dell'Amministrazione regionale o degli altri enti pubblici dipendenti o controllati dalla Regione possono partecipare i cittadini in [...]
Art. 2.      A tutto il personale non vedente, assunto in conformità a disposizioni legislative regionali, sono estesi i benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60.


§ 3.16.138 - L.R. 9 agosto 1980, n. 79.

Norme per la partecipazione dei non vedenti ai concorsi pubblici.

(G.U.R. 16 agosto 1980, n. 37).

 

Art. 1.

     Ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche o carriere dell'Amministrazione regionale o degli altri enti pubblici dipendenti o controllati dalla Regione possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, anche se affetti da riduzione visiva fino alla cecità assoluta ove tale condizione con l'ausilio di mezzi tecnici e per il particolare addestramento ad essi non renda inidonei gli interessati alle specifiche mansioni dell'impiego.

     Le Amministrazioni predette, che hanno alle dipendenze dei cittadini di cui al comma precedente, sono tenute a favorire agli stessi lo svolgimento delle prestazioni, fornendo gli ausili tecnici adeguati.

 

     Art. 2.

     A tutto il personale non vedente, assunto in conformità a disposizioni legislative regionali, sono estesi i benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60.

     Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente la Regione è autorizzata a stipulare, ove necessario, con gli enti previdenziali competenti apposite convenzioni.