§ 3.16.51 - L.R. 31 luglio 1970, n. 26.
Estensione degli assegni familiari agli artigiani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:31/07/1970
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.16.51 - L.R. 31 luglio 1970, n. 26. [1]

Estensione degli assegni familiari agli artigiani.

(G.U.R. 1 agosto 1970, n. 37).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1970 e fino a quando la materia non sarà regolata da legge dello Stato, gli assegni familiari, previsti dalla presente legge, sono erogati in favore degli artigiani, titolari di impresa e coadiuvanti, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e malattia ai sensi della L. 4 luglio 1959, n. 463 e della L. 27 dicembre 1956, n. 1533.

     A tal fine l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a stipulare convenzioni con l'I.N.P.S. e con le federazioni nazionali delle Casse mutue artigiane, per provvedere rispettivamente all'erogazione degli assegni familiari ed all'accertamento degli aventi diritto.

 

     Art. 2.

     Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari e dell'assegno di natalità di cui al successivo art. 4, si applicano, per la determinazione della qualifica di capo famiglia e per l'accertamento delle persone a carico, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     Gli assegni familiari previsti dall'art. 1 vengono corrisposti nella misura di lire 40.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, in due soluzioni posticipate semestrali, mediante assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al capo famiglia [2].

 

     Art. 4.

     In favore della moglie a carico del capo famiglia artigiano è corrisposto, in caso di parto, un assegno di lire 60.000 che viene erogato in unica soluzione a mezzo di assegno di conto corrente bancario non trasferibile intestato al beneficiario.

     Per la presentazione della domanda per assegno di parto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 5 [3].

 

     Art. 5.

     Per ottenere gli assegni familiari e l'assegno di parto gli interessati debbono presentare documentata domanda all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione. Avverso il mancato accoglimento della domanda è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione che decide definitivamente, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 6.

     La Commissione consultiva di cui al precedente articolo, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, è composta di:

     a) un rappresentante della Commissione regionale per l'artigianato;

     b) tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dell'artigianato;

     c) tre funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, di cui uno con funzioni di vice presidente;

     d) un funzionario dell'I.N.P.S.

     La Commissione è presieduta dal Direttore dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione. Un funzionario della stessa Amministrazione espleta le funzioni di segretario.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso nella misura di lire 2.400 milioni si fa fronte per lire 900 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 10833 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, conservate a norma della L. 27 dicembre 1968, n. 36 e per lire 1.500 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

     Per gli anni successivi si provvederà con il maggiore gettito dell'imposta generale sull'entrata.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessore per il lavoro e la cooperazione provvederà ad emanare le istruzioni per l'attuazione della legge medesima.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 23.

[2] Articolo sostituito con art. 4 L.R. 20 dicembre 1975, n. 81.

[3] Articolo sostituito con art. 5 L.R. 20 dicembre 1975, n. 81.