§ 3.11.73 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 10.
Norme concernenti le operazioni di leasing finanziario in favore delle compagnie portuali operanti in Sicilia e provvedimenti per gli enti economici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:03/01/1985
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le agevolazioni di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e all'art. 17 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 119, sono estese alle compagnie portuali operanti in Sicilia, [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1985, la spesa di lire 20.000 milioni.
Art. 3.      Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 37.500 milioni, di cui lire 15.000 milioni a carico dell'esercizio 1984 e lire 22.500 milioni a carico dell'esercizio 1985, [...]
Art. 4.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della L.R. 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 5.      Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'AZASI con LL.RR.: 18 agosto 1978, n. 42, art. 5; 24 dicembre 1979, n. 246, art. 1; 4 giugno 1980, n. 54, art. 7;12 agosto 1980, n. 85, [...]
Art. 6.      L'onere di lire 89.751 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il biennio 1984-1985, di cui lire 32.025 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984, trova riscontro nel [...]
Art. 7.      In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 8.      Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1984, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni entro il 31 gennaio 1985.


§ 3.11.73 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 10.

Norme concernenti le operazioni di leasing finanziario in favore delle compagnie portuali operanti in Sicilia e provvedimenti per gli enti economici regionali.

(G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1).

 

 

TITOLO I

  NORME CONCERNENTI LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO IN FAVORE DELLE

COMPAGNIE PORTUALI OPERANTI IN SICILIA

 

Art. 1.

     Le agevolazioni di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e all'art. 17 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 119, sono estese alle compagnie portuali operanti in Sicilia, purché in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento del codice della navigazione.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1985, la spesa di lire 20.000 milioni.

     Il fondo di rotazione a gestione separata istituito ai sensi del richiamato art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1985, della somma di lire 5.000 milioni da destinare in via prioritaria ad operazioni in favore delle compagnie portuali.

 

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

 

     Art. 3.

     Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 37.500 milioni, di cui lire 15.000 milioni a carico dell'esercizio 1984 e lire 22.500 milioni a carico dell'esercizio 1985, quello dell'EMS della somma di lire 13.528 milioni, di cui lire 6.764 milioni a carico dell'esercizio 1984 e lire 6.764 milioni a carico dell'esercizio 1985, ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 6.723 milioni, di cui lire 3.261 milioni a carico dell'esercizio 1984 e lire 3.462 milioni a carico dell'esercizio 1985.

     Le somme autorizzate con il precedente comma sono destinate esclusivamente al pagamento di salari e stipendi del personale delle società collegate per i mesi di novembre e dicembre 1984 e per il primo trimestre 1985, per la parte non coperta da ricavi.

     Il termine indicato nell'art. 5 della L.R. 10 agosto 1984, n. 46, è prorogato al 31 marzo 1985.

 

     Art. 4.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della L.R. 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 5.

     Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'AZASI con LL.RR.: 18 agosto 1978, n. 42, art. 5; 24 dicembre 1979, n. 246, art. 1; 4 giugno 1980, n. 54, art. 7;12 agosto 1980, n. 85, art. 67; 11 aprile 1981, n. 54, art. 14; 5 agosto 1982, n. 98, art. 6; 30 maggio 1983, n. 43, art. 1; 10 agosto 1984, n. 46, art. 1, sono rese disponibili per far fronte alle esigenze di gestione dell'Azienda.

 

 

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 6.

     L'onere di lire 89.751 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il biennio 1984-1985, di cui lire 32.025 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

     Per l'anno 1984, all'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7.

     In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1984, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni entro il 31 gennaio 1985.