§ 3.10.10 - L.R. 4 agosto 1960, n. 33.
Modificazione alla legge 27 dicembre 1954, n. 50: "Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e provvedimenti in favore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:04/08/1960
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, primo comma, è aumentato di L. 400.000.000 da versarsi, in quanto a L. 30.000.000, nell'esercizio [...]
Art. 2.      Il fondo di cui all'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 è elevato di L. 400.000.000 che saranno versati in ragione di L. 80.000.000 all'anno per cinque anni, a decorrere dallo [...]
Art. 3.      Il 30 per cento della somma stanziata al cap. 481 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1960-61 è destinato alla concessione, agli artigiani ed alle cooperative artigiane, di un [...]
Art. 4.      La domanda per ottenere il contributo deve essere corredata da certificato di iscrizione all'albo speciale dell'artigianato istituito presso le Camere di Commercio e presentata entro due mesi [...]
Art. 5.      L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge prelevando la somma dal fondo a [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.10.10 - L.R. 4 agosto 1960, n. 33.

Modificazione alla legge 27 dicembre 1954, n. 50: "Istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e provvedimenti in favore dell'artigianato".

(G.U.R. 10 agosto 1960, n. 33).

 

Art. 1.

     Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, primo comma, è aumentato di L. 400.000.000 da versarsi, in quanto a L. 30.000.000, nell'esercizio finanziario 1960 - 61, e in quanto a L. 370.000.000, nell'esercizio finanziario 1961 - 62.

     Gli addebiti, al fondo di cui ai comma 1) e 2) dello stesso art. 3 sono elevati rispettivamente a L. 700 milioni e a L. 300 milioni.

 

     Art. 2.

     Il fondo di cui all'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 è elevato di L. 400.000.000 che saranno versati in ragione di L. 80.000.000 all'anno per cinque anni, a decorrere dallo esercizio finanziario 1960-61.

 

     Art. 3.

     Il 30 per cento della somma stanziata al cap. 481 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1960-61 è destinato alla concessione, agli artigiani ed alle cooperative artigiane, di un contributo pari al 50 per cento della spesa effettiva sostenuta per le modifiche e sostituzioni del macchinario elettrico conseguente al mutamento della tensione effettuata a norma di legge.

 

     Art. 4.

     La domanda per ottenere il contributo deve essere corredata da certificato di iscrizione all'albo speciale dell'artigianato istituito presso le Camere di Commercio e presentata entro due mesi dal giorno in cui il cambio di tensione è stato effettuato nella zona in cui ricade l'azienda dell'artigiano o della cooperativa richiedente.

     La domanda può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge per i casi in cui il cambiamento di tensione è avvenuto in data antecedente al 31 agosto 1960.

     Le cooperative artigiane per godere del contributo non sono tenute alla presentazione del certificato di iscrizione nell'albo.

 

     Art. 5.

     L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge prelevando la somma dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.