§ 3.9.84 - L.R. 9 dicembre 1998, n. 33.
Interventi urgenti per il settore della pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:09/12/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Interventi in dipendenza di calamità.
Art. 2.  Aiuti all'occupazione.
Art. 3.  Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico.
Art. 4.  Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Contributo straordinario motopesca "Orchidea".
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.9.84 - L.R. 9 dicembre 1998, n. 33.

Interventi urgenti per il settore della pesca.

(G.U.R. 12 dicembre 1998, n. 62).

 

Art. 1. Interventi in dipendenza di calamità.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento CE n. 3699/93.

     2. Per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila.

     3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l'attività di pesca abbia subito la riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo di attività richiesto dal successivo comma 1 dell'articolo 2.

     4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti i prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli stessi o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato l'evento e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo [1].

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

 

     Art. 2. Aiuti all'occupazione.

     1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui all'articolo 1 e che, nel corso dell'anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria di lire 4.800.000 annue. L'importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul costo della vita.

     2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore verranno individuate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1999 e 2000.

 

     Art. 3. Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono prorogati per l'anno 1998.

     2. Per l'avvio dell'attività del consorzio di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, è autorizzata l'erogazione di un contributo, comprensivo del compenso dovuto al commissario straordinario incaricato di provvedervi. Le competenze di detto consorzio si estendono lungo la fascia di mare compresa tra i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 800 milioni, di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1 e lire 200 milioni per quelle del comma 2.

     4. Le competenze del consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Castellammare si estendono al tratto di mare compreso tra Punta San Vito e Capo del Saraceno di Monte Cofano.

 

     Art. 4. Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi.

     1. [2]

     2. [2]

     3. [2]

     4. [2]

     5. [3]

     6. [2]

     7. [2]

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 ammontanti a lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1003.

     2. Alla spesa di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 si provvede quanto a lire 890 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dagli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 35370) e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 1998 dall'articolo 4 della legge regionale n. 52 del 1996 (capitolo 35372) e quanto a lire 10 milioni mediante riduzione del capitolo 35507.

 

     Art. 6. Contributo straordinario motopesca "Orchidea".

     1. A favore degli armatori del motopesca "Orchidea" del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, previa presentazione di apposita perizia giurata, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni a parziale rimborso dei danni subiti dal natante a seguito dell'incidente verificatosi nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300 milioni cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 1998 al capitolo 75415.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Per le violazioni riguardanti l'esercizio dell'attività di pesca si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

     2. [4].

     3. [4].

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 29.

[2] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[3] Modifica il comma 1, art. 16 della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39.

[2] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[2] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 settembre 1999, n. 24.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 28 settembre 1999, n. 24.