§ 3.8.107 - L.R. 10 agosto 2011, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:10/08/2011
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie.
Art. 3.  Disposizione transitoria.
Art. 4.  Norma finale.


§ 3.8.107 - L.R. 10 agosto 2011, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria.

(G.U.R. 12 agosto 2011, n. 34)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è sostituito dal seguente:

“3. È destinata a protezione della fauna selvatica la quota minima del 20 per cento calcolata esclusivamente sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di calendario venatorio, di zone di addestramento di cani e di riconoscimento di associazioni venatorie.

1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:

“5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo le parole “Enalcaccia” è aggiunto il seguente periodo: “È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)”.

3. Al comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, dopo le parole “cani da ferma” sono inserite le parole “, da cerca e da seguito”.

 

     Art. 3. Disposizione transitoria.

1. Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico - venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico - venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal D.M. 17 ottobre 2007, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.