§ 3.4.51 - L.R. 25 luglio 1960, n. 29.
Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendita per la formazione della piccola proprietà contadina.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 contratti e rapporti agrari
Data:25/07/1960
Numero:29


Sommario
Art. 1.      In attuazione della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, nei casi in cui il conferimento dei terreni a norma della legge stessa ricada su terreni, trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo [...]
Art. 2.      Entro i limiti superficiari previsti dall'art. 38 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104


§ 3.4.51 - L.R. 25 luglio 1960, n. 29.

Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendita per la formazione della piccola proprietà contadina.

(G.U.R. 30 luglio 1960, n. 31).

 

Art. 1.

     In attuazione della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, nei casi in cui il conferimento dei terreni a norma della legge stessa ricada su terreni, trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo compreso dal 27 dicembre 1950 al 31 marzo 1951 e in applicazione del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive proroghe e modifiche, i contadini, immessi nei terreni in applicazione delle suddette norme, avranno diritto, indipendentemente dai limiti superficiari e dalla loro inclusione negli elenchi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104, e dal sorteggio previsto dall'art. 40 della stessa legge, all'assegnazione dei terreni da loro occupati.

 

     Art. 2.

     Entro i limiti superficiari previsti dall'art. 38 della L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 [1], avranno diritto ad usufruire delle norme di cui all'art. 1 i coloni, i mezzadri e gli affittuari coltivatori diretti che almeno da cinque anni occupino terreni che, pur compresi in piani di conferimento, non sono stati assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge e purché la data dell'occupazione e l'estensione dei terreni occupati risultino da atti, documenti, attestati, certificazioni provenienti da pubblici uffici.

 

 


[1] Tali limiti sono stati aboliti dall'art. 10 L.R. 10 agosto 1965, n. 21.