§ 3.3.40 - L.R. 9 marzo 1962, n. 11.
Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:09/03/1962
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il Presidente della Regione, su proposta dello Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a prestare nei confronti degli istituti, ivi comprese le Casse rurali e le Cooperative di [...]
Art. 3.      L'Ispettore agrario provinciale competente per territorio accerta la idoneità delle cantine sociali e degli enopoli a ricevere i conferimenti delle uve e determina la quantità massima di [...]
Art. 4.      Per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962, le provvidenze di cui alla presente legge possono essere disposte anche a favore dei produttori di uva che abbiano conferito o conferiscano il prodotto [...]
Art. 5.      La gestione degli impianti e delle opere, costruite a totale carico della Regione o dell'Istituto regionale della vite e del vino, sarà affidata entro un anno alle cooperative e consorzi, il cui [...]
Art. 6.      I produttori di uva conferenti che usufruiscono benefici previsti da leggi dello Stato, possono godere, ad integrazione degli stessi, dei benefici previsti dalla presente legge, in misura tale [...]
Art. 7.      Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di L. 500 milioni di cui L. 380 milioni per far fronte alle esigenze [...]
Art. 8.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione per [...]
Art. 9.      Le disposizioni della presente legge si applicano per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.40 - L.R. 9 marzo 1962, n. 11.

Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

(G.U.R. 10 marzo 1962, n. 11).

 

Art. 1. [1].

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di uva, associati in cooperative o consorzi per il conferimento dell'uva prodotta, ai fini della conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione riconosciute ammissibili, in misura non superiore al 90% delle stesse [2].

     Il contributo non può comunque superare l'importo di lire 500 per ogni quintale di uva conferita ed è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative o dei consorzi.

     Per i produttori che conferiscono l'uva presso cantine sociali prevalentemente costituite da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in ogni caso in lire 550 al quintale.

     Alle cantine di cui al comma precedente può essere concesso un ulteriore contributo di lire 200 per ogni ettolitro di vino imbottigliato.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Regione, su proposta dello Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a prestare nei confronti degli istituti, ivi comprese le Casse rurali e le Cooperative di credito, che esercitano il credito agrario, la garanzia sussidiaria della Regione per l'ulteriore anticipazione da corrispondersi, in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, ai produttori che conferiscono l'uva alle cooperative ed ai consorzi [3].

     La garanzia non può eccedere il 25% del prezzo presuntivo stabilito da una Commissione presieduta dal presidente del Comitato regionale per il credito ed il risparmio; o da un suo delegato, e composta:

     - dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

     - dei direttori generali del Banco di Sicilia della Cassa di Risparmio V.E e per le provincie siciliane e della Banca Nazionale del Lavoro, o di loro delegati e del rappresentante dell'Ente di zona delle Casse rurali ed artigiane della Sicilia;

     - di un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

     - del dirigente regionale dell'istituto per il commercio estero;

     - di due esperti designati rispettivamente dagli organismi regionali della Lega nazionale delle cooperative e della Confederazione nazionale delle cooperative;

     - di due esperti designati rispettivamente dalla Alleanza dei coltivatori siciliani e dall'organismo regionale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

     Le somme dovute a titolo di garanzia dall'Amministrazione regionale sono versate direttamente agli istituti di credito nel caso che le anticipazioni non risultino recuperabili, in tutto o in parte, dopo il rimborso delle normali anticipazioni di credito agrario, in base ai risultati netti delle gestioni regolarmente approvate dal Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

     Per le cooperative costituite prevalentemente da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari affittuari e proprietari coltivatori diretti la misura e le modalità di concessione sono quelle contemplate dalle leggi regionali 28 ottobre 1959, n. 28; 8 gennaio 1960, n. 3; 1 aprile 1960, n. 7 e 18 luglio 1961, n. 11, la cui validità si intende prorogata per tutta la durata della presente legge.

     II prezzo presuntivo è stabilito sulla base delle previsioni di mercato, riferiti a periodi di tempo e a tipi, qualità e provenienza di prodotti, tenendo conto dell'andamento dei prezzi nell'ultimo triennio.

     Negli altri casi previsti dalla presente legge possono essere concessi contributi sugli interessi in misura non superiore a lire quattro per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

 

     Art. 3.

     L'Ispettore agrario provinciale competente per territorio accerta la idoneità delle cantine sociali e degli enopoli a ricevere i conferimenti delle uve e determina la quantità massima di prodotto che ciascuna cooperativa o consorzio può ammassare, avuto riguardo all'efficienza degli impianti e delle attrezzature, al numero dei soci ed all'organizzazione aziendale degli Enti stessi.

 

     Art. 4.

     Per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962, le provvidenze di cui alla presente legge possono essere disposte anche a favore dei produttori di uva che abbiano conferito o conferiscano il prodotto presso enopoli o cantine gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari, anche se non sono soci degli stessi.

 

     Art. 5.

     La gestione degli impianti e delle opere, costruite a totale carico della Regione o dell'Istituto regionale della vite e del vino, sarà affidata entro un anno alle cooperative e consorzi, il cui statuto sociale preveda l'ammissibilità a socio di tutti i mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari della zona servita dall'impianto, senza altro vincolo, se non quello del versamento del minimo di azione previsto dalla legge e che si obblighino a conferire almeno una quantità complessiva di prodotto nella misura minima che sarà stabilita per ogni annata agraria dal Consiglio di amministrazione per tutti i soci.

     Saranno ammessi a beneficiare delle norme di cui al presente articolo i consorzi prevalentemente costituiti da mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, qualora le quote di partecipazione sociale siano eguali per tutti i soci.

 

     Art. 6.

     I produttori di uva conferenti che usufruiscono benefici previsti da leggi dello Stato, possono godere, ad integrazione degli stessi, dei benefici previsti dalla presente legge, in misura tale che la somma dei benefici statali e dei benefici regionali non superi il massimo previsto dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di L. 500 milioni di cui L. 380 milioni per far fronte alle esigenze di cui all'art. 1 della legge e lire 120 milioni per le esigenze previste nell'articolo 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

 

     Art. 8.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1961-62.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni della presente legge si applicano per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi l'art. 1 della L.R. 9 ottobre 1965, n. 30, per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 1963, n. 28.

[3] Comma così inserito dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 1963, n. 28