§ 3.1.20 - L.R. 2 maggio 1963, n. 28.
Modifiche alla L. 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino ed alla L. 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:02/05/1963
Numero:28


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'Istituto regionale della vite e del vino sono inviati, unitamente alle prescritte relazioni, anche alla giunta di bilancio dell'Assemblea [...]
Art. 7.      Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge dovrà tenersi conto del quantitativo di prodotto conferito presso le cantine sociali e gli enopoli delle cooperative e dei consorzi di [...]
Art. 8.      L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale.
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.1.20 - L.R. 2 maggio 1963, n. 28.

Modifiche alla L. 18 luglio 1950, n. 64, concernente l'Istituto regionale della vite e del vino ed alla L. 9 marzo 1962, n. 11, recante provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli.

(G.U.R. 4 maggio 1963, n. 20).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     Il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'Istituto regionale della vite e del vino sono inviati, unitamente alle prescritte relazioni, anche alla giunta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge dovrà tenersi conto del quantitativo di prodotto conferito presso le cantine sociali e gli enopoli delle cooperative e dei consorzi di produttori, nonché presso quelli gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari.

     Per l'accertamento dell'idoneità degli enti ammassatori a ricevere i conferimenti delle uve, nonché per la determinazione del quantitativo massimo di prodotto che ciascun ente può ammassare, da effettuarsi a norma dell'art. 3 della L. 9 marzo 1962, n. 11 [4], dovrà tenersi principalmente conto della capacità di lavorazione degli impianti razionali di cui gli enti ammassatori dispongono.

 

     Art. 8.

     L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale.

     Tale trattamento economico non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, sulla base dell'organico in atto vigente e delle qualifiche esistenti, con esclusione di ogni retroattività.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 7 L.R. 18 luglio 1950, n. 64.

[2] Modifica l'art. 8 L.R. 18 luglio 1950, n. 64.

[3] Norme esaurite.

[3] Norme esaurite.

[4] La L.R. 9 marzo 1962, n. 11 ha esaurito la propria efficacia.