§ 3.2.135 - L.R. 21 agosto 2007, n. 14.
Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:21/08/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1. 1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane colpite da avverse condizioni atmosferiche, fitopatie, epizoozie e crisi di mercato verificatesi nel corso [...]
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 3.2.135 - L.R. 21 agosto 2007, n. 14.

Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie.

(G.U.R. 30 agosto 2007, n. 39)

 

Art. 1.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole siciliane colpite da avverse condizioni atmosferiche, fitopatie, epizoozie e crisi di mercato verificatesi nel corso dell’anno 2006 e nel primo semestre dell’anno 2007, gli istituti esercenti l’attività creditizia, per favorire la ristrutturazione dell’esposizione relativa all’attività delle imprese agricole, scaduta e non regolata e in scadenza entro il 31 dicembre 2007, attuano piani di smobilizzo da concordare con le imprese debitrici e comunque per una durata non inferiore a cinque anni.

2. Lo smobilizzo non comprende l’esposizione riferita all’assestamento per ratei di mutui di cui al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni né quella contratta successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Alle operazioni si applica il tasso di riferimento vigente al momento del consolidamento, restando a carico del beneficiario ogni onere relativo.

4. Le richieste per la ristrutturazione devono essere avanzate agli istituti di credito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Le esposizioni oggetto della ristrutturazione si considerano in regime di proroga non agevolata sino alla data del perfezionamento della procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 [1].

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.