§ 3.2.12 - L.R. 18 febbraio 1958, n. 5.
Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:18/02/1958
Numero:5


Sommario
Art. 1.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura del 40% della spesa riconosciuta nell'acquisto di animali da lavoro, di attrezzi agricoli, nei limiti [...]
Art. 2.      L'art. 1 non si applica agli acquisti di animali da lavoro e di attrezzi ammessi a fruire di contributi dello Stato o della Regione in virtù d'altre leggi, salvo che per l'esercizio cui la [...]
Art. 3.      Le domande per la concessione del contributo previsto al precedente art. 1 sono dirette agli ispettorati agrari provinciali competenti per territorio.
Art. 4.      Gli animali acquistati con le agevolazioni della presente legge non possono essere alienati o ceduti dai concessionari se non con la preventiva autorizzazione dell'ispettorato provinciale [...]
Art. 5.      Per far fronte alle spese occorrenti per erogazioni previste dalla legge è stanziata la somma di lire 50.000.000 per l'esercizio in corso. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la [...]
Art. 6.      L'istruttoria delle pratiche ed il parere sulla congruità del prezzo spetta all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio.


§ 3.2.12 - L.R. 18 febbraio 1958, n. 5.

Concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro.

(G.U.R. 22 febbraio 1958, n. 11).

 

Art. 1.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura del 40% della spesa riconosciuta nell'acquisto di animali da lavoro, di attrezzi agricoli, nei limiti adeguati alle esigenze della lavorazione del fondo, a favore di piccoli proprietari e di lavoratori manuali della terra, i quali, come proprietari enfiteuti, usufruttuari o affittuari o conduttori a qualsiasi titolo, conducano un terreno di estensione non superiore a quella riconosciuta per la zona idonea alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano piccoli proprietari quelli di cui alla lett. b) dell'art. 5 del D.P.R. 17 ottobre 1952, n. 1317.

 

     Art. 2.

     L'art. 1 non si applica agli acquisti di animali da lavoro e di attrezzi ammessi a fruire di contributi dello Stato o della Regione in virtù d'altre leggi, salvo che per l'esercizio cui la domanda si riferisce manchino i relativi stanziamenti.

 

     Art. 3.

     Le domande per la concessione del contributo previsto al precedente art. 1 sono dirette agli ispettorati agrari provinciali competenti per territorio.

 

     Art. 4.

     Gli animali acquistati con le agevolazioni della presente legge non possono essere alienati o ceduti dai concessionari se non con la preventiva autorizzazione dell'ispettorato provinciale agrario, restando diversamente il concessionario obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

 

     Art. 5.

     Per far fronte alle spese occorrenti per erogazioni previste dalla legge è stanziata la somma di lire 50.000.000 per l'esercizio in corso. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.

     L'Assessore al bilancio è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6.

     L'istruttoria delle pratiche ed il parere sulla congruità del prezzo spetta all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

     Le pratiche vanno istruite secondo l'ordine di presentazione.

     L'Assessore all'agricoltura può delegare alla liquidazione del contributo gli ispettori provinciali presso cui può accreditare le somme occorrenti.