§ 3.1.53 - L.R. 9 giugno 1994, n. 25.
Norme sull'agriturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:09/06/1994
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività agrituristiche.
Art. 3.  Operatori agrituristici.
Art. 4.  Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario.
Art. 5.  Autorizzazione comunale.
Art. 6.  Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7.  Tariffe.
Art. 8.  Definizione delle tariffe.
Art. 9.  Obblighi degli operatori agrituristici.
Art. 10.  Sospensione e revoca.
Art. 11.  Modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche.
Art. 12.  Formazione professionale.
Art. 13.  Promozione dell'offerta agrituristica.
Art. 14.  Sanzioni amministrative.
Art. 15.  Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio.
Art. 16.  Commissione regionale per l'agriturismo.
Art. 17.  Aiuti all'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 18.  Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.
Art. 19.  Programma regionale agrituristico.
Art. 20.  Norme transitorie.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.1.53 - L.R. 9 giugno 1994, n. 25. [1]

Norme sull'agriturismo.

(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, e della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina le attività agrituristiche allo scopo di:

     a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale e il riequilibrio del territorio;

     b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle aree rurali con particolare riferimento alle zone montane e particolarmente svantaggiate attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità della vita;

     c) valorizzare e recuperare il patrimonio rurale naturale ed edilizio;

     d) concorrere alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

     e) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici, anche al fine di favorire la diversificazione dei flussi turistici;

     f) recuperare le tradizioni culturali del mondo rurale;

     g) favorire il rapporto tra città e campagna.

 

     Art. 2. Attività agrituristiche.

     1. Per attività agrituristiche si intendono quelle esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 3 attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento, che rimangono principali.

     2. Sono attività agrituristiche:

     a) l'offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;

     b) l'offerta di ospitalità in appositi spazi aperti nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori;

     c) la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell'azienda e sottoposti a prima lavorazione all'esterno;

     d) la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all'offerta di ospitalità di cui alle lettere a) e b);

     e) la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall'azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;

     f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l'attività produttiva svolta.

     3. Le attività previste alle lettere e) ed f) del comma 2 devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.

     4. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

 

     Art. 3. Operatori agrituristici. [2]

 

     Art. 4. Nulla osta dell'Ispettorato provinciale agrario.

     1. Chi intende esercitare attività agrituristiche presenta richiesta di nulla osta all'Ispettorato provinciale agrario (I.P.A.) competente per territorio, corredata da una relazione contenente:

     a) la descrizione dell'azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell'attività di produzione agricola ivi esercitata;

     b) una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;

     c) una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi;

     d) le planimetrie dei locali da adibire all'attività con l'ubicazione dei vani destinati all'attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.

     2. L'I.P.A., sulla base di accertamenti eseguiti direttamente, verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l'IPA, entro i successivi trenta giorni, rilascia il nulla osta per decorrenza di termini.

     3. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide nei successivi novanta giorni.

     4. Gli IPA tengono un elenco pubblico degli operatori agrituristici autorizzati ai sensi dell'articolo 5 ed esercitano controlli sul mantenimento dei requisiti. I requisiti sono comunque soggetti a verifica triennale.

 

     Art. 5. Autorizzazione comunale.

     1. I soggetti di cui all'articolo 3, ricevuto il nulla osta, presentano al comune in cui ricade l'immobile aziendale destinato alle attività, richiesta di autorizzazione accompagnata da:

     a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

     b) documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 5 dicembre 1985, n. 730;

     c) copia del libretto sanitario di chi eserciterà l'attività;

     d) copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi;

     e) nulla osta dell'IPA;

     f) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività.

     2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel caso delle cooperative, vanno riferiti sia al legale rappresentante sia alla persona preposta all'esercizio dell'attività agrituristica; nel caso di familiari dell'imprenditore, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i requisiti vanno riferiti sia al familiare che chiede l'autorizzazione sia al titolare dell'azienda.

 

     Art. 6. Provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Sulle richieste di autorizzazione, il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l'autorizzazione per decorrenza di termini.

     2. In caso di accoglimento della richiesta il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita, in sostituzione di ogni altro provvedimento amministrativo, allo svolgimento dell'agriturismo con riferimento alle attività ivi indicate. L'autorizzazione dura nove anni.

     3. Il comune comunica all'IPA, alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, all'autorità di pubblica sicurezza ed al Prefetto le autorizzazioni rilasciate.

 

     Art. 7. Tariffe.

     1. Agli operatori agrituristici è fatto obbligo di presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

     2. Il comune trasmette le dichiarazioni di cui al comma 1 alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico.

 

     Art. 8. Definizione delle tariffe.

     1. I criteri e le modalità per la definizione delle tariffe praticate presso le aziende agrituristiche, in quanto compatibili, sono gli stessi utilizzati per le altre strutture ricettive.

 

     Art. 9. Obblighi degli operatori agrituristici.

     1. Gli operatori agrituristici hanno obbligo di:

     a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 5 e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;

     b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe;

     c) tenere il registro delle presenze;

     d) comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell'attività;

     e) praticare l'offerta agrituristica per almeno novanta giorni all'anno.

 

     Art. 10. Sospensione e revoca.

     1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, accertata dal comune, l'autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.

     2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che l'operatore agrituristico:

     a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;

     b) abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;

     c) abbia subito la revoca del nulla osta.

     3. Il sindaco comunica il provvedimento di revoca alla Commissione regionale per l'agriturismo, all'IPA, all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico e all'autorità di pubblica sicurezza.

     4. Qualora l'IPA accerti la perdita dei requisiti prescritti revoca il nulla osta, dandone comunicazione al sindaco, alla Commissione regionale per l'agriturismo e all'Azienda provinciale per l'incremento turistico.

     5. La revoca del nulla osta o dell'autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

 

     Art. 11. Modalità e limiti nell'esercizio delle attività agrituristiche. [3]

 

     Art. 12. Formazione professionale.

     1. Alla formazione professionale degli imprenditori agrituristici e dei loro collaboratori si provvede secondo le vigenti disposizioni di legge prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio.

 

     Art. 13. Promozione dell'offerta agrituristica.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, coordina ed incentiva progetti di promozione dell'offerta agrituristica presentati dalle province regionali, dagli enti parco e dalle associazioni ed organizzazioni agrituristiche, nell'ambito e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

     2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, ai sensi del comma 1, sentita la Commissione regionale per l'agriturismo, provvede alla promozione direttamente in ambito ultraregionale e in ambito regionale anche tramite le province regionali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative.

     1. Solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo per indicare la propria attività. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.

     2. L'operatore agrituristico che violi gli obblighi previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 3.000.000, che è raddoppiata in caso di recidiva, da versare all'erario comunale.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. L'emissione della ordinanza-ingiunzione e della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'esercizio dell'attività, che provvede anche su segnalazione dell'IPA.

 

     Art. 15. Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio.

     1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1979, n. 118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.

     2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell'esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall'articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

     3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l'utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.

     4. All'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze.

 

     Art. 16. Commissione regionale per l'agriturismo.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione regionale per l'agriturismo, formata:

     a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o da un dirigente superiore da lui delegato, con funzioni di presidente;

     b) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

     c) da un dirigente superiore designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

     d) da un docente esperto in materie agrituristiche e da un docente esperto in materie agrarie nominati all'interno di una rosa di docenti proposta dalle Università di Catania, Palermo e Messina;

     e) da un rappresentante delle organizzazioni agrituristiche su terne proposte dalle stesse;

     f) da un sindaco designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.).

     2. La Commissione è assistita da un'apposita segreteria, istituita dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste presso il settore competente.

     3. La Commissione dura in carica tre anni.

     4. La Commissione ha compiti di proposta e coordinamento. Essa:

     a) predispone lo schema del programma regionale agrituristico e dei relativi piani annuali, ed esprime parere sulle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;

     b) tiene l'elenco degli operatori agrituristici e degli aiuti da ciascuno ricevuti;

     c) svolge ogni altra funzione demandatale dalla presente legge o affidatale dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

     5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     6. Ai componenti esterni all'Amministrazione spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti superiori regionali.

     7. La Commissione è nominata ed insediata anche in caso di mancata effettuazione delle designazioni nel termine di sessanta giorni dalla richiesta delle medesime.

 

     Art. 17. Aiuti all'esercizio dell'attività agrituristica. [4]

 

     Art. 18. Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.

     1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.

     2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

     3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5.

 

     Art. 19. Programma regionale agrituristico.

     1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico.

     2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.

     3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.

     4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agrituristica e alle loro caratteristiche.

 

     Art. 20. Norme transitorie.

     1. In sede di prima applicazione, sono ammessi con priorità ai benefici, sino alla concorrenza del cinquanta per cento degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività di cui all'articolo 2 da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

     2. La normativa di cui all'articolo 14 si applica con decorrenza 1 gennaio 1995.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per il triennio 1994-96 le seguenti spese (espresse in milioni di lire):

 

                                           1994    1995     1996

- articolo 17

contributo in conto capitale                800  12.000   15.000

- articolo 17

contributo in conto interessi               200   3.000    5.000

 

     2. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 22.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Articolo abrogato dall'art. 87 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 87 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[4] Articolo abrogato dall'art. 87 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.