§ 3.1.47 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 5.
Istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso l'Istituto incremento ippico di Catania e norme riguardanti i centri di servizio sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:03/01/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso l'Istituto incremento ippico di Catania il ruolo degli agenti tecnici, con la dotazione organica di n. 40 posti, per provvedere alle specifiche esigenze di funzionamento [...]
Art. 2.      Il personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall'art. 1 è tenuto a svolgere le seguenti mansioni:
Art. 3.      Alla qualifica di cui all'art. 1 si accede mediante pubblico concorso per esami, indetto dall'Istituto incremento ippico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso della [...]
Art. 4.      Al personale che accede al ruolo di cui all'art. 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica di agente tecnico dei ruoli dell'Amministrazione regionale.
Art. 5.      Per l'espletamento dei servizi dell'Istituto incremento ippico di Catania diversi da quelli previsti dall'art. 2 della presente legge, si continuerà a provvedere con il personale dei ruoli [...]
Art. 6.      Il direttore dell'Istituto di incremento ippico viene nominato con decreto dell'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste tra i dirigenti dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle [...]
Art. 7.      Nella prima applicazione della presente legge i lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1980 presso l'Istituto incremento ippico di Catania sono inquadrati nel [...]
Art. 8.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, per il termine massimo di sei mesi, la convenzione stipulata con l'EISS (Ente italiano di servizio sociale) ai sensi della L.R. 26 luglio [...]
Art. 9.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 547 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: [...]


§ 3.1.47 - L.R. 3 gennaio 1985, n. 5.

Istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso l'Istituto incremento ippico di Catania e norme riguardanti i centri di servizio sociale.

(G.U.R. 5 gennaio 1985, n. 1).

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Istituto incremento ippico di Catania il ruolo degli agenti tecnici, con la dotazione organica di n. 40 posti, per provvedere alle specifiche esigenze di funzionamento dello stesso Istituto.

 

     Art. 2.

     Il personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall'art. 1 è tenuto a svolgere le seguenti mansioni:

     - compiti di carattere manuale inerenti alle attività istituzionali dell'Istituto;

     - custodia, cura e governo degli animali e dei relativi ricoveri;

     - funzionamento delle stazioni di monta;

     - conduzione e manutenzione degli automezzi;

     - custodia dei beni immobili pertinenti alle sedi presso le quali prestano servizio.

     Gli agenti tecnici adibiti a mansioni di custodia e che usufruiscono di alloggi di servizio sono tenuti alla custodia continuativa di quanto agli stessi affidato.

     Il personale predetto non può essere adibito a mansioni diverse da quelle contemplate nel precedente primo comma anche nel caso in cui ricorrano i presupposti per la dispensa dal servizio prevista dall'art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 3.

     Alla qualifica di cui all'art. 1 si accede mediante pubblico concorso per esami, indetto dall'Istituto incremento ippico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di scuola elementare che abbiano assolto all'obbligo scolastico ed abbiano frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione della durata non inferiore a mesi tre.

     Con delibera dell'Istituto, da approvarsi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, saranno fissate le modalità per l'espletamento dei corsi di cui al precedente comma, il numero massimo dei partecipanti nonché la misura del compenso spettante per ogni giorno di frequenza.

 

     Art. 4.

     Al personale che accede al ruolo di cui all'art. 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica di agente tecnico dei ruoli dell'Amministrazione regionale.

     Per i periodi di servizio prestato presso le stazioni di monta l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

 

     Art. 5.

     Per l'espletamento dei servizi dell'Istituto incremento ippico di Catania diversi da quelli previsti dall'art. 2 della presente legge, si continuerà a provvedere con il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6.

     Il direttore dell'Istituto di incremento ippico viene nominato con decreto dell'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste tra i dirigenti dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste che abbiano almeno 15 anni di anzianità nella qualifica.

 

     Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge i lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1980 presso l'Istituto incremento ippico di Catania sono inquadrati nel ruolo previsto dall'art. 1, previo superamento di un esame colloquio e di una prova pratica tendenti ad accertare il grado di preparazione acquisita in relazione alle mansioni espletate e da espletare.

     Per l'inquadramento di cui al presente articolo si prescinde dai limiti massimi di età purché non sia superato il 65° anno. E' richiesto il possesso della licenza di scuola elementare e degli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione al pubblico impiego.

     Le commissioni esaminatrici del concorso previsto dall'art. 3 e degli esami di cui al presente articolo sono composte dal presidente dell'Istituto, da tre dirigenti dei ruoli dell'Amministrazione regionale, da un dirigente sindacale, e nominate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo al completamento dei lavori della commissione esaminatrice.

     Per le finalità del presente articolo, l'onere, a carico dell'esercizio finanziario 1985, è valutato in lire 50 milioni.

 

     Art. 8.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, per il termine massimo di sei mesi, la convenzione stipulata con l'EISS (Ente italiano di servizio sociale) ai sensi della L.R. 26 luglio 1982, n. 72.

     Alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, la gestione dei centri di servizio sociale è affidata ai comuni in cui in atto essi svolgono la loro attività.

     Al fine di assicurare la continuità delle attività svolte, i comuni di Palermo, Catania e Messina utilizzeranno il personale già in servizio presso i centri, nei settori e nei quartieri ove in precedenza lo stesso ha operato.

     Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio sociale è determinato in base al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali, con riferimento, per ciascuna unità, alla qualifica rivestita e alle funzioni svolte in base al regolamento vigente presso l'EISS.

     L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati.

     All'onere finanziario derivante dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del personale, provvede per un triennio l'Amministrazione regionale, la quale accredita le relative somme annualmente entro il 31 gennaio.

     Allo scadere del triennio di cui al comma precedente, i comuni interessati sono autorizzati a modificare la propria pianta organica e ad assorbire alle proprie dirette dipendenze il personale di cui al presente articolo facendo salva, ove possibile, la continuità delle mansioni svolte.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 200 milioni.

     Per le finalità di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 230 milioni; per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 67 milioni, da corrispondere all'EISS a titolo di rimborso delle maggiori spese derivanti dal nuovo contratto del personale degli enti locali relativamente agli anni 1983- 1984.

 

     Art. 9.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 547 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».