§ 3.1.27 - L.R. 28 gennaio 1972, n. 1.
Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:28/01/1972
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Nel fissare per ciascun esercizio finanziario l'autorizzazione di spesa a carico del bilancio della Regione in applicazione del primo comma dell'art. 33 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21, va [...]
Art. 2.      I contributi dovuti dallo Stato all'Ente di sviluppo agricolo a norma della legislazione nazionale saranno utilizzati dallo stesso per le sue attività istituzionali.
Art. 3.      A partire dal 31 dicembre 1976
Art. 4.      Fermo restando che nei confronti del personale vanno applicate le norme contenute nei DD.P.Rep. n. 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970, la relativa data di decorrenza è quella fissata dagli [...]
Art. 5.      Al personale che chieda di essere collocato a riposo entro il 31 dicembre 1972, avvalendosi delle disposizioni di cui alle LL. 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, fermo restando [...]
Art. 6.      Nella prima attuazione del regolamento e nell'ambito del nuovo organico, il Consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo provvederà a coprire i posti eventualmente vacanti nei [...]
Art. 7.      Per gli adempimenti relativi al pagamento delle integrazioni comunitarie del prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a mettere a disposizione della [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 3.1.27 - L.R. 28 gennaio 1972, n. 1.

Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo.

(G.U.R. 29 gennaio 1972, n. 4).

 

Art. 1.

     Nel fissare per ciascun esercizio finanziario l'autorizzazione di spesa a carico del bilancio della Regione in applicazione del primo comma dell'art. 33 della L.R. 10 agosto 1965, n. 21, va previsto per intero l'onere posto a carico del bilancio dell'Ente di sviluppo agricolo per le spettanze dovute al personale dell'Ente stesso, derivanti dai regolamenti organici, ivi comprese le spese a carattere straordinario concernenti il fondo di liquidazione e di quiescenza e l'esodo.

 

     Art. 2.

     I contributi dovuti dallo Stato all'Ente di sviluppo agricolo a norma della legislazione nazionale saranno utilizzati dallo stesso per le sue attività istituzionali.

 

     Art. 3.

     A partire dal 31 dicembre 1976 [1], la spesa per gli emolumenti principali ed accessori relativi al personale sarà imputata in capitoli distinti per il personale assegnato rispettivamente agli uffici centrali, provinciali, zonali.

     La spesa prevista nel comma precedente sarà destinata per non più del 25% al personale assegnato agli uffici centrali e per non più del 25% al personale assegnato agli uffici provinciali.

     Compatibilmente con la ripartizione della spesa di cui al comma precedente le dette percentuali vanno anche riferite a ciascuna categoria del personale.

 

     Art. 4.

     Fermo restando che nei confronti del personale vanno applicate le norme contenute nei DD.P.Rep. n. 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970, la relativa data di decorrenza è quella fissata dagli stessi decreti.

 

     Art. 5.

     Al personale che chieda di essere collocato a riposo entro il 31 dicembre 1972, avvalendosi delle disposizioni di cui alle LL. 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, fermo restando quanto altro previsto dal regolamento organico, è concesso un premio straordinario pari al 50% dell'indennità di buonuscita.

     La ricostruzione di carriera con le modalità previste dalle norme transitorie di regolamento organico sarà effettuata, ove non sia già stata disposta, all'atto del collocamento a riposo ed il beneficio di cui al precedente comma sarà attribuito dopo la ricostruzione stessa.

     E' fatto divieto di coprire i posti, ad eccezione di quelli dei ruoli dei tecnici agrari e dei periti agrari, lasciati vacanti dal personale impiegatizio comunque collocato a riposo fino al raggiungimento di una dotazione organica complessiva di mille unità di cui almeno il 50% dovrà essere costituito da tecnici e periti agrari.

 

     Art. 6.

     Nella prima attuazione del regolamento e nell'ambito del nuovo organico, il Consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo provvederà a coprire i posti eventualmente vacanti nei ruoli dei tecnici agrari e dei periti agrari mediante pubblico concorso per titoli.

     La valutazione dei titoli sarà basata sul punteggio riportato in sede di conseguimento della laurea o del diploma.

     A parità saranno valutati gli altri titoli previsti dalle leggi vigenti e sempre con l'osservanza delle norme in materia di diritti di preferenza per l'assunzione al pubblico impiego.

 

     Art. 7.

     Per gli adempimenti relativi al pagamento delle integrazioni comunitarie del prezzo del grano duro e dell'olio d'oliva, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a mettere a disposizione della gestione, senza alcuna limitazione, il personale necessario per l'espletamento dei compiti suindicati.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Termine così prorogato dall'art. 65 L.R. 20 aprile 1976, n. 36.