§ 2.11.181 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 6.
Riproposizione di norme concernenti "Fiumara d'arte".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:01/02/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Fiumara d'arte.
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 2.11.181 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 6.

Riproposizione di norme concernenti "Fiumara d'arte".

(B.U. 3 febbraio 2006, n. 6).

 

Art. 1. Fiumara d'arte.

     1. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-culturale "Fiumara d'arte", nonché per la conservazione, manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     2. Il contributo è destinato all’associazione ‘Fiumara d’Arte per iniziative promozionali, culturali e di valorizzazione del percorso turistico, per la conservazione, manutenzione e fruizione delle opere d’arte esistenti, per la realizzazione di nuove opere d’arte nonché per il museo Atelier sul mare sito nel comune di Tusa. L’inserimento di nuove opere d’arte nel percorso turistico-culturale Fiumara d’Arte è stabilito d’intesa tra il comune sul cui territorio è prevista l’opera e l’associazione Fiumara d’Arte. Entro il mese di febbraio di ciascun anno è predisposto il piano degli interventi per l’utilizzazione del predetto contributo. Per l’anno 2010 detto termine è prorogato al mese di giugno [1].

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 70 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.1, capitolo 473308), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 101 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.