§ 2.11.139 - L.R. 7 giugno 1994, n. 21.
Interventi per l'Istituto nazionale del dramma antico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:07/06/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. All'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), che ha il compito statutario di rappresentare i testi drammatici dell'antichità classica nel teatro greco di Siracusa e negli altri teatri [...]
Art. 2.      1. Il contributo annuo è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali nel territorio della Regione e sarà erogato all'inizio dell'anno [...]
Art. 3.      1. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994, si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.11.139 - L.R. 7 giugno 1994, n. 21.

Interventi per l'Istituto nazionale del dramma antico.

(G.U.R. n. 28 dell'8 giugno 1994).

 

Art. 1.

     1. All'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), che ha il compito statutario di rappresentare i testi drammatici dell'antichità classica nel teatro greco di Siracusa e negli altri teatri antichi, è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 3.000 milioni, che possono essere destinati anche all'eventuale ripianamento di passività pregresse.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo annuo è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali nel territorio della Regione e sarà erogato all'inizio dell'anno cui si riferisce, previa presentazione da parte dell'Istituto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio preventivo, di un programma di attività e del conto consuntivo dell'anno precedente approvati dagli organi statutari.

     2. Per il corrente anno finanziario il programma di attività dell'Istituto e il conto consuntivo di cui al comma 1 saranno presentati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Una quota non superiore ad un decimo del contributo regionale annuo è destinata alla realizzazione della «Scuola di teatro Giusto Monaco», nel cui ambito si potranno svolgere attività di laboratorio teatrale, seminariali, di aggiornamento e specializzazione per attori e tecnici di teatro, finalizzate alla realizzazione di cicli di spettacoli classici.

 

     Art. 3.

     1. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994, si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi:

     a) capitolo 38054: lire 1.000 milioni;

     b) capitolo 38360: lire 2.000 milioni.

     2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.