§ 34.2.7 - D.L. 20 giugno 1994, n. 397.
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:20/06/1994
Numero:397


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e [...]
Art. 2.      1. Ai fini indicati all'art. 1 è inviato a Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la [...]
Art. 3.      1. Al personale militare di cui all'art. 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui [...]
Art. 4.      1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 34.2.7 - D.L. 20 giugno 1994, n. 397. [1]

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.

(G.U. 20 giugno 1994, n. 142)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini indicati all'art. 1 è inviato a Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo.

 

          Art. 3.

     1. Al personale militare di cui all'art. 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Israele. A tale fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 18,13 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Al personale militare di cui all'art. 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica il codice penale militare di pace.

 

          Art. 4.

     1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Agli stessi continua ad essere corrisposto il medesimo trattamento qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 3, comma 2.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 3 agosto 1994, n. 482. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.