§ 33.1.21 - Legge 21 gennaio 1949, n. 8.
Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:21/01/1949
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 2.      Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo , il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. [...]
Art. 3.      Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. [...]
Art. 4.      Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini [...]
Art. 5.      Il canone di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun [...]
Art. 6.      Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanoni, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della [...]
Art. 7.      Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.


§ 33.1.21 - Legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(G.U. 31 gennaio 1949, n. 24)

 

     Art. 1.

     L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, è quadruplicato.

     È in facoltà dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

     L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico marittimo, già decuplicati dal 1° gennaio 1947 per effetto del succitato decreto.

     Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei commi precedenti.

 

          Art. 2.

     Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo , il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'art. stesso, già decuplicati a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.

 

          Art. 3.

     Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'art. 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire mille.

 

          Art. 4.

     Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai termini dell'articolo 11 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di una annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

     La cauzione di cui al secondo comma dello stesso art. 11 non può essere inferiore a lire duemila.

 

          Art. 5.

     Il canone di cui al secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è fissato nel minimo di L. 1500 annue per ciascun ettaro della pertinenza idraulica oggetto della concessione. Il canone così stabilito è applicabile sia alle concessioni in atto che a quelle future.

     Il prodotto legnoso delle concessioni suddette, eccettuato il così detto frascame, è attribuito per metà del suo valore al demanio dello Stato, che ha il diritto di vigilare sul buon andamento della coltivazione arborea e di intervenire nei contratti di alienazione del prodotto stesso.

     E' ammessa la facoltà di rinuncia alla concessione da parte dei concessionari, con liberazione del pagamento del canone dalla scadenza della annualità in corso alla data della rinuncia stessa.

     Tale facoltà dovrà essere fatta valere improrogabilmente nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il concessionario cessante ha diritto a ripetere dal concessionario subentrante il pagamento della metà del valore che le coltivazioni arboree esistenti sulla pertinenza hanno al momento della rinuncia.

     Qualora la pertinenza idraulica rinunciata resti a disposizione del demanio dello Stato, il pagamento di cui al precedente comma a favore del concessionario cessante sarà eseguito solo al momento della alienazione del prodotto legnoso.

     In tal caso la somma dovuta al concessionario cessante non potrà essere mai superiore alla metà dell'importo ricavato, qualunque sia la causa che abbia influito sulla diminuzione del provento.

 

          Art. 6.

     Gli aumenti previsti dalla presente legge si applicano anche se i canoni, i proventi demaniali ed i sovracanoni, cui gli aumenti stessi si riferiscono, siano stati, all'entrata in vigore della legge stessa, già corrisposti o regolarmente liquidati.

 

          Art. 7.

     Tutti i canoni per concessioni demaniali, non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori ad annue lire mille.

     Sono fissati in annue lire duecentocinquanta per ogni attraversamento, i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1949.