§ 33.1.18 - D.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24.
Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:07/01/1947
Numero:24


Sommario
Art. 1.      I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del [...]
Art. 3.      La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di [...]
Art. 4.      I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, [...]
Art. 5.      I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni [...]


§ 33.1.18 - D.Lgs.C.P.S. 7 gennaio 1947, n. 24. [1]

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(G.U. 21 febbraio 1947, n. 43)

 

     Art. 1.

     I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.

     I canoni ed i proventi medesimi, se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1947, sino al decuplo dell'importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente decreto risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento anzidetto.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowatt.

     In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice.

     Per i canoni di cui ai commi precedenti non è applicabile la disposizione del 3° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

     Restano ferme le esenzioni stabilite o autorizzate dalle leggi vigenti.

 

          Art. 3.

     La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni rivieraschi di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell'art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, viene elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a L. 109 per ogni Kw. di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei comuni rivieraschi.

     I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già regolarmente liquidati a favore degli enti rivieraschi, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio 1947, in ragione di 40 volte l'importo determinato nei decreti di liquidazione.

 

          Art. 4.

     I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 1 per i canoni relativi a concessioni di miniere e stabilimenti minerari amministrati dal Demanio.

 

          Art. 5.

     I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni attraversamento per i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole o senza pose di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342.