§ 31.1.46 - D.M. 7 settembre 1994, n. 614.
Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:07/09/1994
Numero:614


Sommario
Art. 1.      1. Possono essere iscritte in apposito elenco tenuto presso le prefetture le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati aventi tra i propri scopi sociali, risultanti [...]
Art. 2.      1. La prefettura nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi sia quello indicato al comma 1, e che i soci, gli [...]
Art. 3.      1. Il diniego dell'iscrizione è adottato con provvedimento motivato, da comunicarsi all'associazione od organizzazione interessata.
Art. 4.      1. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco, con riferimento allo scopo sociale ed agli associati, amministratori o promotori, sono [...]
Art. 5.      1. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o organizzazione o taluno dei soci, [...]


§ 31.1.46 - D.M. 7 settembre 1994, n. 614.

Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

(G.U. 5 novembre 1994, n. 259).

 

Art. 1.

     1. Possono essere iscritte in apposito elenco tenuto presso le prefetture le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati aventi tra i propri scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, costituiti da almeno un anno ed operanti in tale settore ed i cui associati, amministratori o promotori non siano nelle condizioni indicate nell'allegato 1.

     2. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione o organizzazione ha sede.

 

     Art. 2.

     1. La prefettura nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi sia quello indicato al comma 1, e che i soci, gli amministratori o i promotori non siano nelle condizioni indicate nell'allegato 1.

     2. Il prefetto, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda, può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la stessa. Il termine di cui al comma 1 ricomincia a decorrere dal momento della ricezione delle integrazioni.

 

     Art. 3.

     1. Il diniego dell'iscrizione è adottato con provvedimento motivato, da comunicarsi all'associazione od organizzazione interessata.

 

     Art. 4.

     1. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco, con riferimento allo scopo sociale ed agli associati, amministratori o promotori, sono comunicate alla prefettura, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, quando l'associazione od organizzazione presenta la domanda di elargizione nei casi previsti dalla legge.

     2. Quando siano venute meno, in tutto o in parte o per taluno dei soci, amministratori o promotori le condizioni richieste per l'iscrizione, il prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco.

 

     Art. 5.

     1. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

 

 

ALLEGATO 1

 

     CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL DINIEGO, LA REVOCA O LA SOSPENSIONE

DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO.

     1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 deve essere negata e, se già effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

     b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

     c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

     d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

     e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;

     f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione nonché nei casi di riabilitazione.

     3. L'iscrizione può essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.