§ 30.7.11 – L. 5 novembre 1964, n. 1176.
Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.7 credito industriale
Data:05/11/1964
Numero:1176


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, [...]
Art. 2.      L'E.F.I.M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista
Art. 3.      L'E.F.I.M. è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, [...]
Art. 4.      Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di società ed alla assunzione di partecipazioni di cui all'art. 2, comma secondo, ed al trasferimento dei titoli [...]
Art. 5.      L'E.F.I.M., per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 [...]
Art. 6.      I rapporti fra l'E.F.I.M. e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato
Art. 7.      All'onere di lire 5 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 ed a quello di lire 2,5 miliardi, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte [...]


§ 30.7.11 – L. 5 novembre 1964, n. 1176.

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).

(G.U. 20 novembre 1964, n. 287).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

     lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

     lire 2,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

     lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

     lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

     lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

     lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968.

     Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     L'E.F.I.M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

     Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente potrà costituire società per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

     La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

 

          Art. 3.

     L'E.F.I.M. è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni [1].

     Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di lire 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

 

          Art. 4.

     Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di società ed alla assunzione di partecipazioni di cui all'art. 2, comma secondo, ed al trasferimento dei titoli azionari e obbligazionari ai sensi dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, e dell'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10 mila ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2 mila ed esenti da tassa di concessione governativa.

     I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10 mila.

     Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

 

          Art. 5.

     L'E.F.I.M., per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

     Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 2, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

          Art. 6.

     I rapporti fra l'E.F.I.M. e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 5 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 ed a quello di lire 2,5 miliardi, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1987, n. 45.