§ 55.1.11 - Legge 7 febbraio 1956, n. 45.
Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (F.I.M.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:07/02/1956
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. [...]
Art. 2.      Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, continua a compiere tutte le operazioni connesse con la liquidazione del Fondo per il finanziamento [...]
Art. 3.      Per le controversie derivanti dai provvedimenti interessanti l'attività del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica la rappresentanza in giudizio spetta al [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il decreto che stabilisce il termine di chiusura della liquidazione, o con [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1955


§ 55.1.11 - Legge 7 febbraio 1956, n. 45.

Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (F.I.M.).

(G.U. 24 febbraio 1956, n. 46)

 

 

     Art. 1.

     Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, e successive modificazioni, già fissato al 31 dicembre 1954 dalla legge 17 dicembre 1953, n. 915, sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio.

 

          Art. 2.

     Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, continua a compiere tutte le operazioni connesse con la liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica con tutte le facoltà, i poteri e le agevolazioni di cui ai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, 28 novembre 1947, n. 1325, e della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

     A chiusura della gestione il Comitato è tenuto a presentare il rendiconto di tutta la sua attività.

 

          Art. 3.

     Per le controversie derivanti dai provvedimenti interessanti l'attività del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica la rappresentanza in giudizio spetta al presidente del Comitato il quale può valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     Per il recupero dei crediti del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica il Comitato può adottare la procedura di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, con il decreto che stabilisce il termine di chiusura della liquidazione, o con provvedimenti precedenti, può disporre il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dal Ministro stesso, oltre che delle attività della liquidazione, anche dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione stessa dei quali non ravvisi opportuno o conveniente lo smobilizzo.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1955.