§ 2.11.99 - L.R. 26 luglio 1982, n. 67.
Autorizzazione al personale esecutivo e di custodia dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ad [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:26/07/1982
Numero:67


Sommario
Art. 1.      In relazione alle esigenze connesse all'effettuazione delle manifestazioni in onore di Antonello da Messina nelle città di Catania, Palermo e Messina, i limiti retribuibili delle prestazioni di [...]
Art. 2.      L'elevazione dei predetti limiti per il personale interessato è disposta con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La decorrenza del 30 dicembre 1981 di cui al primo comma dell'art. 38 della L.R. 7 novembre 1980, n. 116, è prorogata fino al compimento dei lavori già iniziati, e comunque non oltre un anno [...]
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.11.99 - L.R. 26 luglio 1982, n. 67.

Autorizzazione al personale esecutivo e di custodia dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle manifestazioni antonelliane e modifiche dell'art. 5 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, dell'art. 2 della L.R. 5 marzo 1979, n. 16 e dell'art. 38 della L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33).

 

Art. 1.

     In relazione alle esigenze connesse all'effettuazione delle manifestazioni in onore di Antonello da Messina nelle città di Catania, Palermo e Messina, i limiti retribuibili delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale esecutivo e di custodia impegnato per le medesime sono elevati, per l'intero periodo di svolgimento delle manifestazioni ed in relazione al servizio effettivamente svolto, a quelli fissati dall'ultimo comma dell'art. 24 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

 

     Art. 2.

     L'elevazione dei predetti limiti per il personale interessato è disposta con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     La decorrenza del 30 dicembre 1981 di cui al primo comma dell'art. 38 della L.R. 7 novembre 1980, n. 116, è prorogata fino al compimento dei lavori già iniziati, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 5 L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

[2] Modifica art. 2 L.R. 5 marzo 1979, n. 16.