§ 2.10.132 - L.R. 26 maggio 1973, n. 24.
Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:26/05/1973
Numero:24


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 3.      L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della [...]
Art. 4.      Entro il mese di settembre di ogni anno, i Comuni sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione l'elenco degli alunni assistiti e, mediante relazione [...]
Art. 5.      In alternativa alle provvidenze previste all'art. 2, gli studenti di cui all'art. 1 residenti nelle Isole minori o in Comuni distanti dal luogo di studio non meno di km. 35 costretti a [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni
Art. 7.      E' abrogata la L.R. 31 marzo 1972, n. 21
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno [...]
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 2.10.132 - L.R. 26 maggio 1973, n. 24.

Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori.

(G.U.R. 28 maggio 1973, n. 27).

 

Art. 1. [1]

     1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza, frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e rurali [2].

     2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.

     3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.

     4. [3].

     5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.

     6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese successivo a nessun abbonamento. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini dell’abbonamento per il trasporto sono ridotti proporzionalmente [4].

     7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

 

     Art. 3.

     L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della presente legge fino al 70 per cento della somma corrisposta ai comuni nel precedente anno scolastico [5].

 

     Art. 4.

     Entro il mese di settembre di ogni anno, i Comuni sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione l'elenco degli alunni assistiti e, mediante relazione illustrativa, il rendiconto delle spese effettuate.

 

     Art. 5.

     In alternativa alle provvidenze previste all'art. 2, gli studenti di cui all'art. 1 residenti nelle Isole minori o in Comuni distanti dal luogo di studio non meno di km. 35 costretti a pernottare nel Comune ove ha sede la scuola frequentata, hanno diritto ad un contributo pari a lire 50.000.

     Tale contributo verrà erogato dal Sindaco al capo famiglia dello studente o a chi ne esercita la patria potestà in due soluzioni, previa dichiarazione degli stessi e sotto la propria personale responsabilità che lo studente interessato pernotta nel Comune ove ha sede l'istituto durante l'anno scolastico.

     Per le modalità di accreditamento delle somme occorrenti e del loro rendiconto vale quanto stabilito nei precedenti artt. 3 e 4.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1978 l'ammontare delle spese destinate alle finalità della presente legge, sarà determinato in relazione alle necessità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 [6].

 

     Art. 7.

     E' abrogata la L.R. 31 marzo 1972, n. 21.

     I benefici previsti per gli studenti di cui all'art. 26 della L.R. 3 marzo 1972, n. 6, cessano, per quanto riguarda la spesa di trasporto, a decorrere dal 30 settembre 1973.

 

     Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, utilizzabili a termini della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36.

     In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Gli originari articoli 1 e 2 sono stati sostituiti dall’attuale art. 1 per effetto dell’art. 9 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma abrogato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[5] Articolo sostituito con art. 5 L.R. 13 gennaio 1978, n. 1.

[6] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 13 gennaio 1978, n. 1.