§ 2.10.115 - L.R. 17 aprile 1965, n. 9.
Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:17/04/1965
Numero:9


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Alla scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco istituita in S. Cataldo con L. 31 gennaio 1967, n. 10, è concesso un contributo straordinario di lire nove milioni, a [...]
Art. 3.      L'art. 5 della L. 1° agosto 1953, n. 43 e la L. 15 dicembre 1959, n. 33, sono abrogati.
Art. 4.      Alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna istituita in Catania con L. 1° agosto 1953, n. 43, è concesso un contributo straordinario di lire quaranta milioni, a copertura [...]
Art. 5.      Agli oneri previsti dagli artt. 2 e 4 della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal capitolo 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per [...]
Art. 6.      Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 8 della presente legge è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, la spesa di lire 170.000.000 cui si fa fronte [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Le scuole regionali d'arte di S. Stefano di Camastra, Enna, Grammichele e S. Cataldo sono trasformate in istituti d'arte.
Art. 9.      Gli istituti di istruzione artistica nonché le scuole e gli istituti di istruzione tecnica femminile sono dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della [...]
Art. 10.      L'esercizio finanziario delle scuole e degli istituti di cui al precedente articolo è corrispondente a quello della Regione.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Dopo l'espletamento dei concorsi previsti dall'art. 7 della L. 31 marzo 1959, n. 10, i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui allo stesso art. 7 della [...]
Art. 14.      Agli istituti d'arte nonché alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica femminile si applicano tutte le disposizioni statali che non siano in contrasto con la presente legge o con le altre [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 2.10.115 - L.R. 17 aprile 1965, n. 9.

Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica.

(G.U.R. 17 aprile 1965, n. 16).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Alla scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco istituita in S. Cataldo con L. 31 gennaio 1967, n. 10, è concesso un contributo straordinario di lire nove milioni, a copertura delle passività esistenti.

 

     Art. 3.

     L'art. 5 della L. 1° agosto 1953, n. 43 e la L. 15 dicembre 1959, n. 33, sono abrogati.

     Le spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero per la donna di Catania, tranne quelle previste dall'art. 6 della L. 1° agosto 1953, n. 43, sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato pubblica istruzione.

 

     Art. 4.

     Alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna istituita in Catania con L. 1° agosto 1953, n. 43, è concesso un contributo straordinario di lire quaranta milioni, a copertura delle passività esistenti.

 

     Art. 5.

     Agli oneri previsti dagli artt. 2 e 4 della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal capitolo 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965 [2].

 

     Art. 6.

     Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 8 della presente legge è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, la spesa di lire 170.000.000 cui si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     Per gli esercizi finanziari successivi a quelli in corso, si provvederà ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione degli artt. 1, 3, 7 e 8 della presente legge, con legge di bilancio.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     Le scuole regionali d'arte di S. Stefano di Camastra, Enna, Grammichele e S. Cataldo sono trasformate in istituti d'arte.

     Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto-regolamento, con annessa tabella organica, di ognuno dei sopradetti istituti.

 

     Art. 9.

     Gli istituti di istruzione artistica nonché le scuole e gli istituti di istruzione tecnica femminile sono dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle amministrazioni regionali.

 

     Art. 10.

     L'esercizio finanziario delle scuole e degli istituti di cui al precedente articolo è corrispondente a quello della Regione.

     Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle scuole e degli istituti medesimi sono sottoposti alla approvazione dell'amministrazione tutoria. Il conto consuntivo viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità.

     Il riscontro della gestione finanziaria ed `amministrativa di ciascuna scuola e istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno nominato dal Presidente della Regione e uno dall'Assessorato della pubblica istruzione.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     Dopo l'espletamento dei concorsi previsti dall'art. 7 della L. 31 marzo 1959, n. 10, i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui allo stesso art. 7 della legge suddetta, sono estesi al personale direttivo, insegnante, tecnico amministrativo e subalterno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio da almeno un biennio nei posti di ruolo delle tabelle organiche delle scuole ed istituti di cui al precedente art. 12 ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono.

 

     Art. 14.

     Agli istituti d'arte nonché alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica femminile si applicano tutte le disposizioni statali che non siano in contrasto con la presente legge o con le altre leggi regionali.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 5 L.R. 31 gennaio 1957, n. 10.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 17 aprile 1965, n. 10.

[3] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[4] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 17 aprile 1965, n. 10.

[5] Sostituisce art. 1 L.R. 31 marzo 1959, n. 10.