§ 2.10.81 - L.R. 31 gennaio 1957, n. 10.
Istituzione di una scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:31/01/1957
Numero:10


Sommario
Art. 1.      E' istituita in S. Cataldo presso l'ente morale «Orfanotrofio femminile Cammarata» una scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.
Art. 2.      L'ente orfanotrofio femminile Cammarata di San Cataldo è tenuto a provvedere:
Art. 3.      Le spese di funzionamento della scuola, tranne quelle previste dall'art. 2, sono a carico del bilancio regionale, rubrica Assessorato pubblica istruzione
Art. 4.      La scuola comincerà a funzionare dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della legge.
Art. 5.      E' autorizzata a carico dell'anno finanziario 1956-1957 la spesa straordinaria di lire 2 milioni per l'arredamento e attrezzatura della scuola.
Art. 6.      Il Governo della Regione provvederà ad emanare lo statuto ed il regolamento per il funzionamento della scuola entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge.


§ 2.10.81 - L.R. 31 gennaio 1957, n. 10.

Istituzione di una scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.

(G.U.R. 6 febbraio 1957, n. 7).

 

Art. 1.

     E' istituita in S. Cataldo presso l'ente morale «Orfanotrofio femminile Cammarata» una scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.

 

     Art. 2.

     L'ente orfanotrofio femminile Cammarata di San Cataldo è tenuto a provvedere:

     a) ai locali adeguati alle necessità ed agli sviluppi della scuola;

     b) alla fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti ed i servizi;

     c) alla manutenzione ordinaria dei locali.

 

     Art. 3.

     Le spese di funzionamento della scuola, tranne quelle previste dall'art. 2, sono a carico del bilancio regionale, rubrica Assessorato pubblica istruzione [1].

 

     Art. 4.

     La scuola comincerà a funzionare dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della legge.

     L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante sarà disposta mediante concorso da svolgersi con le modalità prescritte per le scuole di arti statali.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata a carico dell'anno finanziario 1956-1957 la spesa straordinaria di lire 2 milioni per l'arredamento e attrezzatura della scuola.

     L'Assessore al bilancio provvederà ad apportare la variazione di bilancio occorrente.

 

     Art. 6.

     Il Governo della Regione provvederà ad emanare lo statuto ed il regolamento per il funzionamento della scuola entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge.

 

 


[1] Articolo sostituito con art. 1 L.R. 17 aprile 1965, n. 9.