§ 2.9.141 - L.R. 3 maggio 2004, n. 7.
Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:03/05/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa
Art. 2.  Applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1999 ai superstiti della strage di Portella della Ginestra
Art. 3.  Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata per i fatti accaduti nel decennio precedente la legge regionale n. 10 del 1986
Art. 4.  Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata decedute al di fuori del territorio regionale
Art. 5.  Sostegno agli orfani dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone
Art. 6.  Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai familiari di Graziella Campagna
Art. 7.  Autorizzazione all'assunzione da parte del comune di Cattolica Eraclea di un familiare di Giuseppe Spagnolo
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.9.141 - L.R. 3 maggio 2004, n. 7.

Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata.

(G.U.R. 7 maggio 2004, n. 20)

 

Art. 1. Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa

     1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'artico lo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età e che non siano dipendenti pubblici.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa valutata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

     4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

     Art. 2. Applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1999 ai superstiti della strage di Portella della Ginestra

     1. Al fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime di Portella della Ginestra, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono estesi, con le modalità ivi previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10 mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di Portella della Ginestra dell'1 maggio 1947.

     2. La Presidenza della Regione eroga il contributo a richiesta degli interessati o dei familiari delle vittime previo accertamento dei requisiti presso gli organi competenti.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 230 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705.

 

     Art. 3. Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata per i fatti accaduti nel decennio precedente la legge regionale n. 10 del 1986

     1. I familiari dei soggetti riconosciuti, con apposito parere dell'autorità governativa competente, vittime della mafia o della criminalità organizzata, i cui assassini siano rimasti ignoti o nei cui confronti si sia comunque estinta l'azione penale, per i fatti accaduti nel decennio precedente l'entrata in vigore della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.

     4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata decedute al di fuori del territorio regionale

     1. I familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata, decedute al di fuori del territorio regionale, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 5 mila euro.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le autonomie locali e le politiche sociali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.

     4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

 

     Art. 5. Sostegno agli orfani dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone

     1. Ai familiari dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone, ucciso a Potenza il 10 luglio 1996, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

     3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa, valutata in 3 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

     Art. 6. Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai familiari di Graziella Campagna

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano ai familiari di Graziella Campagna, rapita ed uccisa in data 12 dicembre 1985.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 30 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

     3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 60 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

     Art. 7. Autorizzazione all'assunzione da parte del comune di Cattolica Eraclea di un familiare di Giuseppe Spagnolo

     1. Nel 50° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Spagnolo, vittima della mafia, già sindaco di Cattolica Eraclea, il comune di Cattolica Eraclea è autorizzato, con oneri a carico del bilancio comunale, ad assumere un familiare della vittima entro il quarto grado, nell'ambito della dotazione organica ed in deroga alla procedura dettata dalla normativa ordinaria vigente in materia di assunzioni.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.