§ 2.9.48 - L.R. 25 maggio 1979, n. 99.
Nuove norme per l'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:25/05/1979
Numero:99


Sommario
Art. 1.      L'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili, previsto dalle LL.RR. 21 ottobre 1957, n. 58 e 4 aprile 1969, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è [...]
Art. 2.      Ai componenti delle commissioni sanitarie provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 4 aprile 1969, n. 8, spetta un'indennità di lire 1.300 per ogni pratica definita; al segretario detta indennità [...]
Art. 3.      Ove il minorato psichico non abbia rappresentante legale, l'istanza e la dichiarazione prevista dal n. 4 dell'art. 6 della L.R. 4 aprile 1969, n. 8, sono sottoscritte dal Sindaco del Comune di [...]
Art. 4.      E' fatto obbligo agli intestatari degli assegni mensili di cui alle LL.RR. 21 ottobre 1957, n. 58 e 4 aprile 1969, n. 8, di comunicare immediatamente ogni beneficio pensionistico di cui il [...]
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili con le norme della presente legge.
Art. 6.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni, per l'anno finanziario 1979, destinata quanto a lire 30 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai [...]
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.48 - L.R. 25 maggio 1979, n. 99.

Nuove norme per l'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili.

(G.U.R. 26 maggio 1979, n. 23).

 

Art. 1.

     L'assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati psichici irrecuperabili, previsto dalle LL.RR. 21 ottobre 1957, n. 58 e 4 aprile 1969, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, nella misura prevista per la pensione sociale dello Stato, diminuita di lire 1.000.

 

     Art. 2.

     Ai componenti delle commissioni sanitarie provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 4 aprile 1969, n. 8, spetta un'indennità di lire 1.300 per ogni pratica definita; al segretario detta indennità è dovuta in lire 700 per ogni pratica definita.

 

     Art. 3.

     Ove il minorato psichico non abbia rappresentante legale, l'istanza e la dichiarazione prevista dal n. 4 dell'art. 6 della L.R. 4 aprile 1969, n. 8, sono sottoscritte dal Sindaco del Comune di residenza o da chi ne fa le veci, il quale designa, possibilmente in un componente del nucleo familiare del minorato, la persona legittimata a ricevere i pagamenti per conto del beneficiario fino all'eventuale nomina del rappresentante legale. In assenza di un familiare designa persona di sua fiducia la quale riscuote ed amministra l'assegno nell'interesse del minorato.

 

     Art. 4.

     E' fatto obbligo agli intestatari degli assegni mensili di cui alle LL.RR. 21 ottobre 1957, n. 58 e 4 aprile 1969, n. 8, di comunicare immediatamente ogni beneficio pensionistico di cui il beneficiario venga a godere, nonché il cambio di residenza ed il decesso del beneficiario stesso.

     E' demandato ai sindaci il compito di accertare la posizione pensionistica dei richiedenti l'assegno. Essi debbono comunicare, ogni sei mesi, all'Assessorato regionale degli enti locali, mediante elenchi aggiornati sugli schedari degli uffici comunali, le cancellazioni anagrafiche operate per cambio di residenza del beneficiario e per decesso, nonché le eventuali pensioni od assegni a qualsiasi titolo, diretti o di reversibilità, di cui i beneficiari medesimi vengano a fruire in aggiunta all'assegno regionale.

 

     Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari comunque incompatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 6.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni, per l'anno finanziario 1979, destinata quanto a lire 30 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori e quanto a lire 2.770 milioni per la concessione dell'assegno mensile ai minorati psichici irrecuperabili.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1979.

     Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     In dipendenza dei precedenti commi gli stanziamenti dei capitoli 19007 e 19008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 sono rispettivamente incrementati di lire 30 milioni e di lire 2.770 milioni, previa contemporanea riduzione della complessiva somma di lire 2.800 milioni del cap. 60751 del bilancio medesimo.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.