§ 2.3.15 - L.R. 22 luglio 1972, n. 38.
Provvidenze straordinarie per gli ospedali siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:22/07/1972
Numero:38


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri od ospedali per i quali la Giunta regionale abbia adottato la delibera di dichiarazione di ente ospedaliero ai sensi [...]
Art. 2.      Le anticipazioni previste nel precedente articolo sono disposte con decreti dell'Assessore regionale alla Presidenza della Regione delegato agli affari della Ragioneria generale mediante ordini [...]
Art. 3.      La compensazione amministrativa di cui al terzo comma del precedente art. 2 è operata mediante versamento dell'ammontare dei titoli di spesa concernenti i recuperi nelle casse della Regione [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.3.15 - L.R. 22 luglio 1972, n. 38.

Provvidenze straordinarie per gli ospedali siciliani.

(G.U.R. 24 luglio 1972, n. 35).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri od ospedali per i quali la Giunta regionale abbia adottato la delibera di dichiarazione di ente ospedaliero ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 12 febbraio 1968, n. 132, aventi sede nel territorio della Regione, anticipazioni fino al limite massimo complessivo di 40 miliardi di lire, da estinguersi in un periodo non superiore a 20 anni, per il risanamento delle situazioni debitorie accertate con i conti consuntivi dell'anno 1971 deliberati dagli enti stessi.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma sono fissate nella misura del 70 % dell'ammontare delle situazioni debitorie predette.

 

     Art. 2.

     Le anticipazioni previste nel precedente articolo sono disposte con decreti dell'Assessore regionale alla Presidenza della Regione delegato agli affari della Ragioneria generale mediante ordini di pagamento agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per il bilancio ordinario della Regione o per il fondo di solidarietà nazionale, entro i limiti rispettivamente di lire 10 miliardi e lire 30 miliardi.

     Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma sono operati a valere sulle liquidità di cassa e pervengono ai predetti istituti di credito dopo l'esercizio dei riscontri di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti per la Regione siciliana.

     Al recupero delle anticipazioni predette si provvede mediante compensazione amministrativa delle somme dovute, agli enti di cui al precedente art. 1, dai Comuni, ai sensi della L.R. 7 agosto 1953, n. 47 modificata con la L.R. 8 luglio 1957, n. 40.

 

     Art. 3.

     La compensazione amministrativa di cui al terzo comma del precedente art. 2 è operata mediante versamento dell'ammontare dei titoli di spesa concernenti i recuperi nelle casse della Regione relative al bilancio ordinario e al fondo di solidarietà nazionale a seconda della provenienza delle anticipazioni disposte.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.