§ 2.3.4 - L.R. 7 agosto 1953, n. 47.
Liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta
Data:07/08/1953
Numero:47


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana, a partire dal 1° luglio 1953, è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere della metà
Art. 2.      Per fruire dei benefici di cui al precedente art. 1 i comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco [...]
Art. 3.      I pagamenti saranno effettuati bimestralmente agli enti creditori a cura dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, su richiesta dei comuni interessati documentata da elenchi esecutivi di [...]
Art. 4.      I comuni sono obbligati a versare alla Regione il 40 per cento delle somme eventualmente recuperate per spese di spedalità per le quali abbiano fruito del beneficio previsto dagli articoli [...]
Art. 5.      Per la prima attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso da prelevarsi dal capitolo n. 123 dello stato di previsione [...]
Art. 6.      Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme di attuazione e regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente legge.


§ 2.3.4 - L.R. 7 agosto 1953, n. 47.

Liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere.

(G.U.R. 8 agosto 1953, n. 41).

 

Art. 1.

     La Regione siciliana, a partire dal 1° luglio 1953, è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere della metà [1] delle rette di spedalità ordinarie dovute dai comuni del suo territorio per gli iscritti negli elenchi dei poveri agli ospedali gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della L. 17 luglio 1890, n. 6972,- e successive modificazioni ed integrazioni ed aventi sede nel territorio della Regione.

 

     Art. 2.

     Per fruire dei benefici di cui al precedente art. 1 i comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco dei poveri compilato a norma del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge non si tiene conto delle iscrizioni suppletive al precedente elenco, avvenute durante l'anno in corso.

 

     Art. 3.

     I pagamenti saranno effettuati bimestralmente agli enti creditori a cura dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, su richiesta dei comuni interessati documentata da elenchi esecutivi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore, in ragione del 50 per cento dell'ammontare dei singoli elenchi [2].

 

     Art. 4.

     I comuni sono obbligati a versare alla Regione il 40 per cento delle somme eventualmente recuperate per spese di spedalità per le quali abbiano fruito del beneficio previsto dagli articoli precedenti.

 

     Art. 5.

     Per la prima attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso da prelevarsi dal capitolo n. 123 dello stato di previsione dell'esercizio medesimo.

     Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con apposito articolo della legge di bilancio.

 

     Art. 6.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme di attuazione e regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente legge.

 

 


[1] V. art. 1 L.R. 8 luglio 1957, n. 40.

[2] V. artt. 2 e 3 L.R. 22 luglio 1972, n. 38.