§ 2.2.24 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 121.
Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 istituzione e disciplina delle u.s.l.
Data:13/12/1983
Numero:121


Sommario
Art. 1.      Ferma restando la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità sanitarie locali sono autorizzate ad espletare tutti i concorsi già banditi e non [...]
Art. 2.      Per particolari, inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici regionali, l'Assessorato regionale della sanità autorizza le Unità sanitarie locali, su [...]
Art. 3.      I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della L.R. 30 maggio 1983, n. 45, rispettivamente 31 dicembre 1983 e 31 ottobre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.2.24 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 121.

Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.

(G.U.R. 14 dicembre 1983, n. 53).

 

Art. 1.

     Ferma restando la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità sanitarie locali sono autorizzate ad espletare tutti i concorsi già banditi e non iniziati entro il 31 dicembre 1982 dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie locali stesse nonché quelli riservati di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 761 citato ed all'art. 24-ter della L. 29 febbraio 1980, n. 33, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari nei quali esistevano le vacanze; nelle Commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti dell'Assessorato regionale della sanità.

     Le Commissioni giudicatrici, ad eccezione di quelle per i succitati concorsi riservati, sono integrate da tre membri eletti dal Comitato di gestione con voto limitato a uno.

     Il predetto Assessorato, riconosciuta la regolarità delle procedure concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria ed alla contestuale nomina dei vincitori.

 

     Art. 2.

     Per particolari, inderogabili esigenze assistenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici regionali, l'Assessorato regionale della sanità autorizza le Unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, a ricoprire, mediante incarichi temporanei semestrali non rinnovabili, i posti vacanti, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando o utilizzazione delle graduatorie degli enti di cui al precedente articolo.

     I predetti incarichi saranno conferiti con le procedure di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono quelli contenuti nel D.M. 30 gennaio 1982. Il posto lasciato libero a seguito del conferimento dell'incarico non può essere ricoperto tranne che per supplenza. L'incaricato che ricopre un posto di organico di ruolo, è collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni.

     Per le medesime esigenze indilazionabili di cui sopra, le Unità sanitarie locali possono provvedere direttamente alla copertura dei posti disponibili per assenza o impedimento del titolare utilizzando, qualora non sia possibile provvedere con trasferimenti interni, le graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie medesime ed, in mancanza di graduatorie formulate, con le modalità di cui al comma precedente [1].

 

     Art. 3.

     I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della L.R. 30 maggio 1983, n. 45, rispettivamente 31 dicembre 1983 e 31 ottobre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. art. 5 L.R. 10 dicembre 1985, n. 49.