§ 1.7.13 - L.R. 7 maggio 1977, n. 29.
Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:07/05/1977
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province e dei Consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 2.      I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella L.R. 4 giugno 1970, n. 9, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.7.13 - L.R. 7 maggio 1977, n. 29.

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.

(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).

 

Art. 1.

     Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei Consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province e dei Consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) la presentazione delle liste deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici;

     b) la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'art. 9 della L.R. 9 maggio 1969, n. 14, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;

     c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

     d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della L. 23 aprile 1976, n. 136, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della Provincia o del Comune;

     e) le modalità indicate dall'art. 9 della L. 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di cura;

     f) per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle Province, gli elettori di cui agli artt. 49 e 50 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità di cui ai predetti articoli nel Comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori della Provincia.

     Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di lire 70.000 e di lire 60.000 [1].

     In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati al lordo delle ritenute di legge, per ogni elezione oltre la prima, di lire 30.000 per il presidente e di lire 20.000 per ciascuno dei due componenti [1].

 

     Art. 2.

     I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella L.R. 4 giugno 1970, n. 9, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[1] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.