§ 1.7.10 - L.R. 4 giugno 1970, n. 9.
Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:04/06/1970
Numero:9


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia o del Comune, a seconda che vengano sostenute, [...]
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 26 ed il penultimo ed ultimo comma dell'art. 27 della L. 20 marzo 1951, n. 29, relativa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, nonché l'art. 15 ed [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Per quanto non previsto dalla L. 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.
Art. 9.      Alla maggiore spesa prevista per le elezioni regionali in lire 357 milioni si provvederà utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.10 - L.R. 4 giugno 1970, n. 9.

Onorari ai presidenti, componenti e segretari degli uffici elettorali in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali e anticipazioni da concedere per le spese elettorali alle amministrazioni comunali e provinciali.

(G.U.R. 4 giugno 1970, n. 27).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione, di cui alla presente legge, sono a carico della Regione, della Provincia o del Comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per lo svolgimento di elezioni regionali, provinciali o comunali.

     Nel caso di contemporaneità di più elezioni, le spese per gli uffici chiamati ad assolvere adempimenti comuni vanno ripartite in parti uguali fra gli Enti interessati alle elezioni stesse.

 

     Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 26 ed il penultimo ed ultimo comma dell'art. 27 della L. 20 marzo 1951, n. 29, relativa alla elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana, nonché l'art. 15 ed il secondo comma dell'art. 51 del T.U. delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. 20 agosto 1960, n. 3, sono abrogati.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     Per quanto non previsto dalla L. 9 maggio 1969, n. 14, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme previste per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana.

 

     Art. 9.

     Alla maggiore spesa prevista per le elezioni regionali in lire 357 milioni si provvederà utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[1] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[1] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[1] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[2] V. art. 1 L.R. 4 agosto 1960, n. 34.