§ 1.6.100 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 7.
Disposizioni concernenti le assunzioni presso gli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:10/01/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Nel rispetto delle disposizioni legislative statali in materia di rideterminazione delle piante organiche, carichi di lavoro, deficitarietà strutturale e dissesto dei bilanci, gli enti locali [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dalle assunzioni di cui allo articolo 1, calcolato in lire 20.000 milioni, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo [...]
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.100 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 7.

Disposizioni concernenti le assunzioni presso gli enti locali.

(G.U.R. 11 gennaio 1995, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Nel rispetto delle disposizioni legislative statali in materia di rideterminazione delle piante organiche, carichi di lavoro, deficitarietà strutturale e dissesto dei bilanci, gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere all'assunzione dei vincitori e, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e delle disponibilità di bilancio previste dall'articolo 2, degli idonei dei concorsi banditi entro il 31 agosto 1993 le cui graduatorie sono approvate entro il 30 giugno 1995, nonché all'assunzione degli aventi diritto in base alle graduatorie degli uffici di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge [1].

     2. All'onere derivante dal comma 1 provvederà la Regione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, salvo l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne l'onere, man mano che si rendono vacanti posti di organico.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dalle assunzioni di cui allo articolo 1, calcolato in lire 20.000 milioni, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo del capitolo 18709.

     2. Gli oneri per gli anni successivi che saranno determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46. Per la proproga del presente termine si veda l'art. 14 della L.R. 21 dicembre 1995, n. 85.