§ 1.3.51 - L.R. 5 novembre 1979, n. 224.
Adesione della Regione siciliana ad organismi ed istituzioni delle Comunità economiche europee.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:05/11/1979
Numero:224


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'adesione alle organizzazioni internazionali di enti locali - o alle sezioni italiane delle stesse - che svolgono attività consultiva nei [...]
Art. 2.      Il contributo annuo di partecipazione versato dalla Regione siciliana all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, in base all'art. 22 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11, è [...]
Art. 3.      Al fine di sviluppare i rapporti con le Comunità economiche europee e con gli altri organismi europei, la Presidenza della Regione pubblicherà mensilmente una rivista con caratteristiche [...]
Art. 4.      All'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge si fa fronte con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio [...]


§ 1.3.51 - L.R. 5 novembre 1979, n. 224.

Adesione della Regione siciliana ad organismi ed istituzioni delle Comunità economiche europee.

(G.U.R. 10 novembre 1979, n. 49).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'adesione alle organizzazioni internazionali di enti locali - o alle sezioni italiane delle stesse - che svolgono attività consultiva nei confronti delle Comunità economiche europee e che presentino rilevante interesse per la Regione siciliana.

     La Giunta regionale è altresì autorizzata a determinare e disporre l'erogazione di quote associative, contributi e quanto altro necessario per consentire la partecipazione della Regione alle organizzazioni di cui al comma precedente ed ai lavori delle stesse.

 

     Art. 2.

     Il contributo annuo di partecipazione versato dalla Regione siciliana all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, in base all'art. 22 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11, è elevato a lire 12.000.000 per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 3.

     Al fine di sviluppare i rapporti con le Comunità economiche europee e con gli altri organismi europei, la Presidenza della Regione pubblicherà mensilmente una rivista con caratteristiche informative e divulgative.

 

     Art. 4.

     All'onere di lire 12.000.000 derivante dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge si fa fronte con parte delle economie del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1978, utilizzabili a termini dell'art. 10, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.