§ 1.2.26 - L.R. 4 gennaio 2000, n. 1.
Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:04/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Adozione della bandiera.
Art. 2.  Simboli ufficiali della Regione.
Art. 3.  Esposizione della bandiera.
Art. 4.  Modalità di esposizione della bandiera.
Art. 5.  Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.
Art. 6.  Precedenza.
Art. 7.  Tutela del decoro.
Art. 8.  Orari di esposizione della bandiera.
Art. 9.  Casi particolari.
Art. 10.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 1.2.26 - L.R. 4 gennaio 2000, n. 1.

Adozione della bandiera della Regione. Disposizioni sulle modalità di uso e di esposizione.

(G.U.R. 7 gennaio 2000, n. 1).

 

Art. 1. Adozione della bandiera.

     1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare che al centro riproduce lo stemma della Regione siciliana, raffigurante la Triscele color carnato con il gorgoneion e le spighe, come individuato all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera. Il drappo ha gli stessi colori dello stemma: rosso aranciato e giallo, disposti nel medesimo modo.

     2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.

     3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera della Repubblica.

 

     Art. 2. Simboli ufficiali della Regione. [1]

 

     Art. 3. Esposizione della bandiera.

     1. Nel territorio della Regione, l'esposizione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamente:

     a) il giorno 15 maggio, festa dell'Autonomia siciliana, nella ricorrenza della promulgazione dello Statuto regionale;

     b) il giorno 25 maggio, nella ricorrenza della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana;

     c) su disposizione del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, quando ricorrano avvenimenti di particolare importanza.

     2. Nei casi indicati al comma 1, la bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi, rispettivamente, dell'Assemblea regionale, della Presidenza della Regione, degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti comunque sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione, delle province regionali e dei comuni.

     3. La bandiera della Regione è altresì esposta presso le sedi delle istituzioni, degli organi, degli istituti, indicati al comma 1, dell'articolo 5, limitatamente alle circostanze dalla stessa disposizione precisate.

 

     Art. 4. Modalità di esposizione della bandiera.

     1. Nel territorio della Regione, quando la bandiera regionale è esposta all'esterno di edifici pubblici secondo quanto previsto dalla presente legge, essa è affiancata dalla bandiera della Repubblica e da quella dell'Unione europea.

     2. Nei casi in cui le tre bandiere di cui al comma 1 sono esposte insieme, hanno la stessa dimensione e sono issate allo stesso livello. La posizione centrale è riservata alla bandiera della Repubblica; la bandiera dell'Unione europea è collocata alla sua destra e quella della Regione alla sua sinistra.

 

     Art. 5. Luoghi deputati all'esposizione della bandiera.

     1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, la bandiera della Regione è esposta all'esterno dei seguenti edifici:

     a) la sede dell'Assemblea regionale siciliana per tutta la durata delle riunioni dell'Assemblea, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

     b) la sede della Giunta regionale per tutta la durata delle riunioni della Giunta, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

     c) le sedi dei consigli provinciali e dei consigli comunali, in occasione delle rispettive riunioni consiliari;

     d) le sedi dei presidenti delle province regionali e dei sindaci dei comuni, quando si riuniscono le rispettive giunte provinciali, o comunali;

     e) le sedi dei rettorati e delle facoltà delle università siciliane, in occasione della giornata iniziale dell'anno accademico, durante le ore di lezione;

     f) le sedi di istituti scolastici di ogni ordine e grado, il giorno in cui ha inizio l'anno scolastico, durante le ore di lezione;

     g) gli edifici presso cui sono costituiti seggi elettorali in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, finché durano le operazioni di voto.

 

     Art. 6. Precedenza.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e della bandiera dell'Unione europea, nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato, di province o comuni. Se esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

 

     Art. 7. Tutela del decoro.

     1. La bandiera della Regione non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

     2. L'esposizione della bandiera regionale da parte di privati è libera, purché avvenga in forme decorose.

 

     Art. 8. Orari di esposizione della bandiera.

     1. Eccettuati i casi in cui sia diversamente disposto dalla presente legge o da disposizioni di legge statale, l'esposizione della bandiera della Regione all'esterno di edifici pubblici ha luogo dalle ore 8 fino al tramonto.

     2. Quando la bandiera rimane esposta dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

 

     Art. 9. Casi particolari.

     1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto è tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.

     2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 28 luglio 1990, n. 12.