§ 4.5.2 - L.R. 1 agosto 1973, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:01/08/1973
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Della protezione delle acque).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6.  (Classificazione delle acque).
Art. 7.  (Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque).
Art. 8.  (Funzioni del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque).
Art. 9.  (Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale).
Art. 10.  (Spese).
Art. 11.  (Ispezioni).
Art. 12.  (Revoca).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.5.2 - L.R. 1 agosto 1973, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento.

 

Art. 1. (Della protezione delle acque).

     Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale - trasferite alla Regione sarda ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627

- concernenti i permessi per il versamento nelle acque degli scarichi

industriali, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale,

sono esercitate dall'Amministrazione regionale della Sardegna in base alle

norme della presente legge.

 

     Artt. 2. - 4. [1]

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     L'art. 4 della L.R. 20 aprile 1955, n. 6, rimane invariato.

 

     Art. 6. (Classificazione delle acque).

     Per la protezione dagli agenti inquinanti le acque dell'Isola sono divise in classi in relazione alla loro utilizzazione come recipienti di scarico delle acque usate.

     Tali classi sono:

     classe A

     acque dolci siano esse correnti o limniche;

     classe B

     acque salmastre comprendenti gli «stagni» costieri (detti anche lagune, laghi salmastri, laghi costieri) foci fluviali e tutte quelle acque ove si facciano sentire gli effetti della clorinità marina con la più alta delle maree sizigiali;

     classe C

     acque marine siano esse contenute in insenature o sia che bagnino coste aperte.

     E' comunque sempre vietata l'immissione di acque usate in sistemi idrici sotterranei in qualunque tipo di terreno ed a qualunque profondità essi scorrano.

     Per ciascuna classe delle acque di cui al secondo comma sono fissate, nella tabella allegata alla presente legge, le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche massime ammissibili nelle acque recipienti, alle distanze indicate dagli scarichi stessi.

     La tabella indicata nel comma precedente può essere modificata su proposta dell'Assessore competente udito il parere del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque, di cui al successivo art. 7, con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 7. (Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque).

     Presso l'Assessorato all'ecologia è istituito il Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque composto:

     - dall'Assessore competente o per delega dal Direttore dei servizi dello stesso Assessorato, che lo presiede;

     - da sei membri esperti in materia attinente all'ecologia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;

     - da un funzionario dell'Assessorato;

     - da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dall'Assessore competente scelti tra gli esperti di cui all'art. 9;

     - da tre membri esperti in materia attinente all'ecologia designati dalle tre associazioni sindacali più rappresentative;

     - dai Presidente delle Amministrazioni provinciali o da un loro delegato;

     - dal Comandante del dipartimento marittimo della Sardegna o da un suo delegato.

     L'Assessore può chiedere la partecipazione di rappresentanti di Enti locali, di altri Enti e di categorie interessate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

     Disimpegna le funzioni di Segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

     Ai componenti del Comitato spettano i compensi previsti dalla L.R. 19 maggio 1964, n. 12.

 

     Art. 8. (Funzioni del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque).

     Il Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque:

     a) propone l'effettuazione di studi, ricerche, programmi e ispezioni, in relazione alla difesa dell'ambiente ed allo smaltimento dei rifiuti;

     b) esprime parere sulle singole istanze di autorizzazione;

     c) esprime parere in relazione alla scelta delle ubicazioni dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico di cui all'art. 3 terzo comma;

     d) esprime parere sull'adozione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca di cui al successivo art. 12;

     e) esprime parere su tutti i problemi che verranno presentati dall'Assessore competente.

 

     Art. 9. (Centro studi per la protezione delle acque e dell'ambiente naturale).

     Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche concernenti la protezione delle acque e dell'ambiente naturale, è istituito un Centro studi ecologici sotto la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato competente.

     La composizione ed i compiti di detto Centro verranno stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 3, penultimo comma, della presente legge, tenendo presente che a farne parte dovrà essere chiamato almeno un esperto per ciascuna delle seguenti discipline:

     - ecologia;

     - igiene;

     - chimica;

     - fisica;

     - medicina del lavoro;

     - idrobiologia;

     - zoologia;

     - geologia;

     - ingegneria sanitaria;

     - ingegneria idraulica.

     Per lo stesso scopo di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente alla erogazione di fondi e alla concessione di contributi alle Università, a Istituti pubblici di ricerca ed agli Enti locali per il finanziamento di studi, ricerche, programmi, convegni [2].

     L'erogazione dei fondi e dei contributi predetti è effettuata con decreto dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.

     4 bis. L'Amministrazione regionale, ai fini di promozione, sensibilizzazione e divulgazione in materia di protezione delle acque e dell'ambiente naturale in genere, è autorizzato a realizzare iniziative in tal senso anche mediante l'acquisto di pubblicazioni, audiovisivi ed altri strumenti idonei. Per le stesse finalità l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali [3].

 

     Art. 10. (Spese).

     Le spese di istruttoria e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente.

     Le modalità del pagamento di dette spese saranno stabilite nel Regolamento di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 11. (Ispezioni).

     L'Assessorato competente può disporre in qualunque località ed in qualsiasi momento, ispezioni, prelievi ed analisi di qualsiasi scarico, per controllare la persistenza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione.

     A tal fine l'assessorato predetto può avvalersi dell'opera del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti, o di personale dipendente dell'Amministrazione regionale, o, previa stipulazione di apposite convenzioni, di quella di laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero di istituti universitari o di altre organizzazioni o Enti altamente specializzati.

     Al fine di consentire all'Amministrazione regionale una più ampia e tempestiva conoscenza dei fatti e delle azioni che abbiano influenza sull'equilibrio ecologico del territorio dell'isola, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Commissione consiliare per l'ecologia, nomina cinque ispettori distrettuali.

     Con apposita convenzione, lo stesso Assessorato determinerà i rapporti tra gli ispettori e l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 12. (Revoca).

     Quando risulti che le condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione non sono state rispettate e che le sostanze di rifiuto scaricate abbiano prodotto una degradazione anche temporanea, delle acque di recapito, l'Amministrazione regionale, previa diffida, concederà un congruo termine entro il quale dovranno essere rimosse le cause che determinarono la degradazione ambientale.

     Trascorso inutilmente tale termine - che comunque non potrà essere superiore ai 90 giorni - con decreto dell'Assessore competente - sentito il Comitato di cui all'art. 8 - sarà stabilita la sospensione

dell'autorizzazione concessa.

     Perdurando le condizioni dell'inquinamento, l'autorizzazione viene revocata con decreto dell'Assessore competente sentito il Comitato di cui all'art. 8.

     Si farà altresì luogo a revoca quando, per cause sopravvenute ancorché indipendenti dall'attività esercitata, le sostanze di rifiuto scaricato abbiano prodotto degradazioni irreversibili delle acque recipienti.

     Allorché venga accertata la rimozione delle cause che determinarono l'applicazione del provvedimento di sospensione o di revoca, con decreto dell'Assessore competente - sentito il Comitato di cui all'articolo 8 - verrà ripristinata l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie).

     Tutti gli scarichi in atto, ancorché precedentemente autorizzati, sono disciplinati dalla normativa prevista dalla presente legge.

     Pertanto - entro sei mesi dalla promulgazione del Regolamento di cui all'art. 3 della presente legge dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all'Amministrazione regionale o all'Ente locale interessato, in caso di delega di cui all'art. 3.

     Gli scarichi provenienti da attività comprese nell'allegato elenco, dovranno essere regolarizzati entro il termine fissato dall'Assessore competente, non superiore - in ogni caso, ai due anni dalla data della presentazione della domanda di autorizzazione.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie).

     Alle spese di cui all'art. 10 della presente legge si applicano le norme concernenti i depositi provvisori amministrati dalla Direzione generale del tesoro.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

     Capitolo 15306. - Spese per gli accertamento relativi all'inquinamento delle acque eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi e da istituti universitari.

     Capitolo 15307. - Spese per il funzionamento del Comitato consultivo regionale contro l'inquinamento delle acque di cui all'art. 7 della presente legge e per i fini di cui al penultimo comma dell'art. 9.

     A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 25.000.000 e di lire 5.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, sono inoltre istituiti i seguenti capitoli:

     Capitolo 15320. - Erogazione di fondi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni e per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

     Capitolo 15321. - Concessione di contributi per il finanziamento di studi, ricerche, programmi e convegni, e per l'acquisto di pubblicazioni e di materiale di documentazione.

     A favore dei suddetti capitoli è stornata rispettivamente la somma di lire 20.000.000 e di lire 20.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15306 - 15307 - 15320 - 15321 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e dai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 

 

ALLEGATO A

 

         TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITA' NELLE ACQUE-AMBIENTE

------------------------------------------------------------------

                      Acque dolci   Acque salmastre   Acque marine

                          [1]             [1]              [1]

Temperatura °C [2]     10-25           10-30             13-25

pH [3]                 7,0-8,0         7,4-8,4           8,0-8,4

Solidi grossolani      assenti         assenti           assenti

Solidi sedimentabili   0,1             0,1               0,3

in 2 ore cc/1

Solidi sospesi cc/1    20              15                30

BOD 5                  4               -                 10

 BOD 5 per un valore  -               1                 -

massimo di base di 5

COD                    20              10                50

Stabilità relativa     5 gg.           7 gg.             1 g.

Colore su campione

filtrato                Da percepire organoletticamente differenze

                        su 10 cm di spessore nei confronti del

                        campione preso a monte dello scarico

Sostanze estraibili    0,5             0,5               1

con CHCL3

N - NH4 [4]            0,5             0,2               2,0

N - NO2 [4]            0,5             0,2               3,0

N - NO3 [4]            0,5             0,2               5,0

Fosfati [4]            0,05            0,05              5,0

Cloro libero           0,05            0,05              0,5

Arsenico               0,01            0,05              0,1

Bario                  4               4                 8

Boro                   3               3                 8

Cadmio                 0,002           0,002             0,02

Cromo (III e VI)       0,01            0,01              0,02

Cianuri (CN)           0,01            0,01              0,05

Mercurio               assente         assente           0,001

Nichel                 0,1             0,1               1,0

Piombo                 0,01            0,01              0,05

Rame (in presenza di   0,02            0,02              0,1

Zn)

Rame (in assenza di    0,1             0,05              0,2

Zn)

Selenio                0,05            0,05              0,1

Zinco                  0,1             0,1               2,0

Somma metalli (Cu,     0,30            0,24              2,40

Cr, Zn, Hg, Cd, Se,

Pb, As)

Solfiti                0,5             0,5               1,0

Solfiti inorganici     0,1             0,2               1,0

Mercaptani             assenti         assenti           assenti

Fluoro                 1               1                 3

Manganese più ferro    0,3             0,2               1

Fenoli                 assenti         assenti           0,1

Pesticidi (DDT, BHC,   assenti         assenti           0,005

Aldrin, Dieldrin,

ecc.)

Solventi organici      assenti         assenti           assenti

Formaldeide            assente         assente           0,05

Tensioattivi           0,02            0,02              0,1

sintetici espressi

come ABS

Cloroderivati          assenti         assenti           assenti

organici

 

Radioattività                  secondo la legge vigente

Tests biologici

a breve scadenza

su [5]:

pesci                   nessun danno né turba etologica nei tempi

                        previsti

invertebrati            nessun danno né turba etologica nei tempi

                        previsti

vegetali acquatici      nessun danno né turba etologica nei tempi

                        previsti

Teste biologici a

lunga durata [6]        nessun fenomeno di accumulo nei tempi

                        previsti

Coliformi               nessun fenomeno di accumulo nei tempi

                        previsti

------------------------------------------------------------------

 

 

NOTE:

[1] Salvo contrarie indicazioni, le distanze dagli scarichi alle quali

questi valori non devono essere superati sono: acque dolci 100 m., purché

nel caso di corsi d'acqua qualora si verificassero barriere fisiologiche,

si realizzino opportune scale di monta o by-pass che permettano alla fauna

migratoria di superare la zona. Nel caso di usi potabili, la zona di

emungimento dovrà essere sita sempre ad una opportuna distanza dal più

vicino scarico.

     acque salmastre - 50 m.;

     acque marine - 100 m.

     I prelievi, per le cui metodiche e per le analisi relative si rimanda al Regolamento, andranno, salvo contraria indicazione, eseguiti a valle di corrente dello scarico. Le concentrazioni riportate nella tabella sono espresse in ppm. I valori della tabella stessa potranno venire modificati ed il numero delle sostanze riportate incrementato con le modalità previste nel testo di legge.

[2] I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono ai valori insuperabili durante la stagione fredda (il primo) e durante quella calda (il secondo).

[3] I due valori riportati per ciascuna classe si riferiscono agli estremi del campo di accettabilità.

[4] Per le acque salmastre o marine si potrà concedere una maggiore concentrazione in funzione di particolari esigenze dell'acquacoltura sentito il parere del Comitato tecnico regionale della Pesca. [5] I tests biologici a breve scadenza riguardano le forme qui sotto elencate. Per le metodiche vedasi il regolamento.

     a) Tests sui pesci: specie valevole; previa ambientazione, per le acque dolci, salmastre e saline: Atherina mochon Cuv. - 20 esemplari per tests - tempo di contatto 72 ore.

     b) Tests su invertebrati: per le acque dolci Daphnia pulex o D. magna o altra specie di pari sensibilità. 10 esemplari per un tempo di contatto di 72 ore; per le acque salmastre: Corophium insidiosum o altre specie di pari sensibilità. 10 esemplari tempo di contatto 72 ore; per le acque marine: plutei di Paracentrotus lividus, zone dl Leander (L. squilla, L. serratus), nauplii appena schiusi di Artemia salina - tempo di contatto 24 ore.

     c) Tests su vegetali acquatici:

     1) Fitoplanetoniti: acque dolci, Chlorella vulgaris Bejr. o altra specie di pari sensibilità; acque salmastre: specie del genere Clamydomonas o altre di pari sensibilità. Tempo di contatto 5 giorni; acque marine: specie dei seguenti generi (purché di pari sensibilità), Clamydomonas, Dunaliella, Asterionella ecc., tempo di contatto 5 gg.

     2) Fitobenthos: acque dolci - 5 individui delle seguenti specie o di altre di pari sensibilità: Myriorphyllum spicatum, Potamogatoil pectinata - tempo di contatto 10 gg.; per le acque salmastre prove di germinazione e sviluppo di semi di Ruppia marittima L. o altre specie di pari sensibilità purché rappresentate nella flora sommersa salmastra isolana.

     Per le acque marine 5 cormi di Caulerpa prolifera o altra specie di pari sensibilità con un tempo di contatto di 10 gg.

[6] Si adotteranno le seguenti specie; per le acque dolci: Cyprinus carpio, o Carassius auratus o altre forme di pari resistenza; per le acque salmastre e marine: Mytilus galloprovincialis, Sparus auratus o specie del genere Mugil o altre forme di pari resistenza. Il test durerà nelle condizioni indicate nel Regolamento, 30 gg.

 

 

ALLEGATO B

 

   «Elenco delle attività industriali da sottoporre al preventivo parere

  dell'Assessorato competente ai sensi di quanto disposto dal terzo comma

dell'art. 3 della legge per la protezione delle acque contro

l'inquinamento».

 

     1) fabbricazione e lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici;

     2) produzione di derivati dal petrolio e dal carbone;

     3) lavorazione di idrocarburi e combustibili;

     4) produzione e colorazione fibre tessili e sintetiche;

     5) filande;

     6) produzione di conserve alimentari ed inscatolamento di prodotti alimentari;

     7) lavorazioni di grassi animali e vegetali;

     8) lavorazione pellame e concerie;

     9) birrifici e distillerie;

     10) produzione di carta e gomma;

     11) lavorazioni minerarie limitatamente alla ubicazione degli scarichi;

     12) produzione di ferro, ghisa, acciaio.

 

 


[1] Sostituiscono gli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 20 aprile 1955, n. 6.

[2] Vedi la L.R. 11 novembre 1976, n. 53,

[3] Comma aggiunto dall'art. 88, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.