§ 4.5.1 - L.R. 20 aprile 1955, n. 6.
Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:20/04/1955
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati, i contravventori alla presente legge sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 500.000, che [...]


§ 4.5.1 - L.R. 20 aprile 1955, n. 6.

Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.

 

Art. 1. [1]

     Costituisce inquinamento delle acque la degradazione della loro qualità provocata o accresciuta da ogni scarico, scolo, deposito, immissione diretta o indiretta di materie di qualsiasi natura e di energia in relazione:

     a) alla lesività per la salute, per la sicurezza pubblica, per l'ittiofauna, per gli usi civili, commerciali, industriali o turistici;

     b) alla suscettibilità di impedire o di rendere più gravosi trattamenti depurativi predisposti o da predisporre a qualunque fine, nonché processi naturali di autodepurazione.

 

     Art. 2. [2]

     Ai fini della razionale ed ordinata utilizzazione delle acque nonché della salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale dell'Isola, è vietata l'immissione diretta od indiretta degli scarichi inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili, o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

     L'Amministrazione regionale può autorizzare l'immissione quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella tabella allegata alla presente legge.

     Ogni iniziativa di attività industriale compresa nell'allegato B dovrà essere sottoposta - ai fini dell'ottenimento delle relative licenze edilizie di competenza degli Enti locali nonché dei contributi previsti dalla legislazione vigente - al preventivo parere dell'Assessorato competente, per quanto attiene alla scelta della ubicazione dei singoli insediamenti industriali e delle località di scarico.

     Ai fini di cui al precedente comma, i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente all'approvazione dell'Assessorato competente.

     Ove gli scarichi, provenienti da attività che comunque saranno specificate dal Regolamento che verrà emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente [4] legge - sentita la Commissione consiliare competente - non producano rilevanti alterazioni delle acque recipienti, l'Amministrazione regionale può delegare alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni o ai loro Consorzi la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui al secondo comma.

     Lo stesso Regolamento disciplinerà le modalità di conferimento della delega e dell'esercizio della competenza che ne deriva.

 

     Art. 3. [3]

     Per l'autorizzazione di cui all'art. 2 deve essere inoltrata all'Assessore competente apposita domanda corredata di una relazione tecnica indicante la natura dell'attività che dà origine alla immissione, gli eventuali processi di lavorazione, l'entità e la ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica, chimico-fisica e biologica dei rifiuti, nonché il tipo di trattamento epurativo che si intende adottare.

     L'autorizzazione deve essere richiesta, altresì, per gli ampliamenti degli impianti e per le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare quantitativamente e qualitativamente le acque di scarico.

     L'autorizzazione è subordinata all'effettuazione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle acque, nonché delle prove di ittiotossicità dello scarico da eseguirsi su fauna ittica autoctona qualora l'Assessorato competente ne rilevi la necessità dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla domanda di autorizzazione.

     L'autorizzazione di cui all'art. 3 è concessa con decreto dell'Assessore regionale competente previo accertamento, mediante verifica dell'assolvimento delle prescrizioni stabilite in sede di istruttoria e del sistema di epurazione adottato.

     Il provvedimento di autorizzazione, valido per il periodo massimo di tre anni, stabilisce per ciascuno scarico le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e biologiche ammissibili, tenendo conto della contemporanea presenza di altri scarichi, della loro entità, composizione, distanza, caratteristiche geoidrologiche e capacità autodepurative del recapito finale.

 

     Art. 4.

     Senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati, i contravventori alla presente legge sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 500.000, che potrà essere aumentata fino al doppio nei casi di recidiva e di particolare gravità.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1973, n. 16.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 1973, n. 16.

[4] Il riferimento è alla L.R. 1 agosto 1973, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 1973, n. 16.